10 Gen Art. 2853 — Richieste contemporanee di iscrizione
Il numero d’ordine delle iscrizioni determina il loro grado. Nondimeno, se più persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili, le iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero, e di ciò si fa menzione nella ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti [ 2650, 2678, 2840, 2854 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 881/1975
Allorquando nello stesso momento sia chiesta la trascrizione di un atto traslativo della proprietà e l’iscrizione di un’ipoteca concessa ad un terzo dal medesimo venditore sullo stesso immobile, alle due richieste, dirette contro la stessa persona e lo stesso immobile, deve essere assegnato in applicazione analogica dell’art. 2853 c.c., lo stesso numero d’ordine, ma fatto trascritto deve prevalere su quello che ha per oggetto l’iscrizione dell’ipoteca senza che abbia rilievo la data certa dei titoli di acquisto dei beni e dei diritti, con la conseguenza che questa improduttiva di effetti nei riguardi dell’acquirente dell’immobile.
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