10 Gen Art. 2847 — Durata dell’efficacia dell’iscrizione
L’iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se l’iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine [ 2850 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 5628/2014
La mancata rinnovazione dell’ipoteca comporta, allo spirare del termine di decadenza ventennale, non l’estinzione del titolo esecutivo – permanendo la possibilità di procedere in forza di esso ad una nuova iscrizione ipotecaria con un nuovo grado -, ma l’estinzione dell’ipoteca stessa, con la conseguenza che è preclusa una re-iscrizione opponibile ai terzi acquirenti, i quali abbiano trascritto il loro titolo successivamente all’iscrizione non rinnovata, che integra una trascrizione opponibile al creditore (ex) ipotecario secondo le ordinarie regole di pubblicità immobiliare.
Cass. civ. n. 7498/2012
L’efficacia dell’iscrizione di ipoteca, ai sensi dell’art. 2847 c.c., cessa se l’iscrizione non sia rinnovata entro i vent’anni dalla sua data, a nulla rilevando che tale termine spiri in pendenza del processo di esecuzione, a meno che non sia già stato emesso – prima della scadenza di detto termine ventennale – il decreto di trasferimento del bene ipotecato.
Cass. civ. n. 1586/2002
La durata ventennale prevista dall’art. 2847 c.c. per l’iscrizione ipotecaria riguarda solo gli effetti della pubblicità e va distinta sia dal termine d’iscrizione del diritto d’ipoteca sia dal termine di prescrizione del diritto di credito garantito, essendo escluso che l’efficacia per vent’anni dell’iscrizione ipotecaria impedisca il decorso del termine di prescrizione di quest’ultimo.
Cass. civ. n. 1505/1994
L’obbligazione assunta dal venditore di un immobile di cancellazione dell’ipoteca iscritta sul bene compravenduto non può ritenersi adempiuto con la mancata rinnovazione dell’iscrizione e la conseguente estinzione della (iscrizione della) ipoteca per prescrizione (art. 2847 c.c.), trattandosi di fatti diversi che spiegano effetti distinti, in quanto mentre la cancellazione della iscrizione toglie valore a quest’ultima, tal ché non si può procedere ad una nuova iscrizione, la mancata rinnovazione nel ventennio produce effetti più limitati, perché se il titolo sussiste, nonostante la sopravvenuta inefficacia dell’iscrizione, può procedersi ad una nuova iscrizione.
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