14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5628 del 12 marzo 2014
Testo massima n. 1
In tema di espropriazione forzata promossa dal creditore ipotecario in danno del terzo acquirente del bene ipotecato, l’estinzione della garanzia reale [ nella specie, per mancato rinnovo nel termine ventennale previsto dalla legge ] comporta il venir meno del diritto del creditore ipotecario a procedere, ai sensi dell’art. 2808 cod. civ., ad esecuzione in danno del terzo acquirente [ non obbligato personalmente nei suoi confronti ] di un bene ormai libero da vincoli.
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Testo massima n. 2
L’integrazione del contraddittorio disposta “iussu iudicis” per ragioni di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ. comporta la necessità che l’atto integrativo venga notificato all’interessato nel termine perentorio fissato dal giudice, ovvero, qualora quest’ultimo abbia omesso tale indicazione, nel rispetto dei termini a comparire di cui all’art. 163 bis cod. proc. civ., con la conseguenza che il rapporto processuale deve ritenersi validamente costituito con la notifica dell’atto integrativo, e non anche con il deposito dell’atto notificato in cancelleria nel termine di dieci giorni dalla notifica.
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