14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6807 del 16 febbraio 2015
Posted at 15:27h
in Massimario
Testo massima n. 1
È inammissibile l’impugnazione proposta con ricorso per cassazione dall’indagato, avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione e disponga la formulazione dell’imputazione, ex art. 409, comma quinto, cod. proc. pen., in quanto unico soggetto legittimato ad impugnare è, in tal caso, il pubblico ministero.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]