Cass. pen. n. 2056 del 19 settembre 1996
Testo massima n. 1
In caso di opposizione all'archiviazione da parte della persona offesa, il Gip può emettere decreto di archiviazione de plano solo dopo aver esaminato ed adeguatamente motivato prima in ordine all'ammissibilità della richiesta, che è subordinata solo alla indicazione di investigazioni suppletive ed elementi di prova (indicazione che non deve essere generica o apparente o assolutamente irrilevante), indipendentemente dal loro eventuale esito, e poi, e solo nel caso in cui la richiesta non sia ammissibile, in ordine alla infondatezza della notizia di reato. In ogni altro caso il Gip, cui è preclusa, in questa fase, ogni valutazione prognostica sull'esito degli accertamenti, deve dar corso alla procedura camerale e in quella sede, in contraddittorio, procedere alle ulteriori valutazioni.