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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1725 del 21 luglio 1997

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1725 del 21 luglio 1997

Testo massima n. 1

Nell’archiviare de plano gli atti nonostante l’opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma dell’art. 410 c.p.p., il giudice delle indagini preliminari deve motivare specificamente sia in ordine alla infondatezza della notizia di reato che in ordine alla omessa indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova. Poiché l’opposizione è rivolta esclusivamente a sostituire il provvedimento de plano con il rito camerale, il Gip non può anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini suppletive richieste. È perciò ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il Gip abbia emesso decreto di archiviazione nonostante l’opposizione della parte motivando l’inammissibilità in ragione della già avvenuta valutazione di inutilità di ulteriori indagini implicitamente fatta dal P.M.

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