14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12522 del 24 marzo 2015
Testo massima n. 1
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 409, comma sesto, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui limita il ricorso per cassazione ai soli casi di nullità per difetto del contraddittorio, non potendo ravvisarsi alcuna violazione né del diritto di difesa [ che si esplica nei modi e nelle forme stabilite dal legislatore ], né dei principi del giusto processo [ stante l’intrinseca differenza tra le sentenze e gli altri provvedimenti – tra cui quelli che dispongono l’archiviazione – sforniti di uno specifico valore decisorio diverso da quello “rebus sic stantibus” ], né del principio di uguaglianza [ in quanto il predetto limite alla facoltà di impugnazione opera nei confronti di tutte le parti processuali ].
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