Cass. pen. n. 6500 del 11 febbraio 2003

Testo massima n. 1


In caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione per un reato suscettibile di azione mediante citazione diretta ai sensi dell'art. 550 c.p.p., il giudice, salva l'eventualità che l'opposizione stessa debba essere dichiarata inammissibile, non può deliberare de plano l'accoglimento della richiesta formulata dal pubblico ministero, dovendosi procedere mediante fissazione di udienza camerale secondo il combinato disposto degli artt. 409 e 410, norme richiamate «in quanto applicabili» dalle disposizioni generali per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (art. 549 c.p.p.).

Normativa correlata