Cass. pen. n. 4446 del 8 marzo 1993

Testo massima n. 1


Il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'archiviazione dal pubblico ministero, è tenuto in presenza di un'opposizione della persona offesa, previamente a delibare in ordine all'ammissibilità della detta opposizione e, qualora la ritenga inammissibile, deve enunciarne le ragioni con adeguata motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, per violazione di legge, il decreto di archiviazione pronunciato senza alcuna valutazione dell'opposizione proposta dalla persona offesa e degli elementi di prova da essa indicati).

Normativa correlata