10 Gen Art. 1226 — Valutazione equitativa del danno
Se il danno [ 1218, 1223 ] non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa [ 2056 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 5090/2019
L’esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito.
Cass. civ. n. 15737/2018
Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga un’attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'”an” dell’esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all’art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest’ultimo sia diminuito.
Cass. civ. n. 4310/2018
L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa; esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall’altro non ricomprende l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno.
Cass. civ. n. 2327/2018
In tema di liquidazione equitativa del danno (nella specie, da fermo tecnico di un velivolo), al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, è necessario che il giudice indichi, almeno sommariamente e nell’ambito dell’ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l’entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al “quantum”.
Cass. civ. n. 8721/2017
Nell’ambito della valutazione equitativa del danno, anche con riferimento ai crediti relativi a rapporti di lavoro (ai quali si applica l’art. 429, comma 3, c.p.c.), è consentito al giudice inglobare in un’unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all’art. 1226 c.c., senza necessità di specificare i singoli elementi della liquidazione.
Cass. civ. n. 4534/2017
La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell’ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l’illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l’impossibilità o l’estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell’allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l’entità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva liquidato il danno patito dal proprietario di un appartamento, “per diminuita godibilità del bene”, in conseguenza di un allagamento proveniente da un appartamento sovrastante, in assenza di prova di tale pregiudizio).
Cass. civ. n. 8896/2016
La liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale. Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell’art. 137, cod. ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell’infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato. Nella liquidazione del danno patrimoniale futuro da incapacità di lavoro il reddito della vittima da porre a base del calcolo deve essere equitativamente aumentato rispetto a quello concretamente percepito, quando sia ragionevole ritenere che esso negli anni a venire sarebbe verosimilmente cresciuto. La relativa valutazione deve essere compiuta dal giudice di merito in base ad elementi oggettivi che è onere del danneggiato dedurre, ed in mancanza dei quali non è consentita la liquidazione del danno in base al triplo della pensione sociale, a nulla rilevando che il reddito della vittima fosse di per sé di modesta entità.
Cass. civ. n. 5090/2016
L’esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito.
Cass. civ. n. 127/2016
L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l’onere di provare non solo l'”an debeatur” del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi “in re ipsa”, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso.
Cass. civ. n. 11968/2013
In sede di liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., ciò che necessariamente si richiede è la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo solo all’entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell’impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura.
Cass. civ. n. 9231/2013
Qualora il giudice, al fine di soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale in applicazione delle “tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano è tenuto ad esplicitare, in motivazione, se e come abbia considerato tutte le circostanze del caso concreto per assicurare un risarcimento integrale del pregiudizio subìto da ciascun danneggiato.
Cass. civ. n. 6222/2013
In tema di obbligazione risarcitoria da fatto illecito extracontrattuale, qualora venga riconosciuta la rivalutazione monetaria al credito di valore, secondo gli indici Istat e in un certo arco temporale, deve procedersi al calcolo del corrispondente importo totale, che non può essere ridotto equitativamente, in quanto l’equità è criterio di liquidazione o necessitato o elettivo, ma sempre alternativo a quello della determinazione specifica del dovuto.
Cass. civ. n. 17155/2012
Il ritardato adempimento dell’obbligo di risarcimento causa al creditore un danno ulteriore, rappresentato dalla perduta possibilità di investire la somma dovutagli e ricavarne un lucro finanziario. Tale danno va liquidato dal giudice in via equitativa, anche facendo ricorso ad un saggio di interessi, (cosiddetti “interessi compensativi”) i quali non costituiscono un frutto civile dell’obbligazione principale, ma una mera componente dell’unico danno da fatto illecito.
Cass. civ. n. 3966/2012
Ai prossimi congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza del fatto illecito di un terzo compete il risarcimento del danno patrimoniale futuro, nel caso in cui il defunto svolgesse attività lavorativa remunerata; tale danno deve essere liquidato sulla base di una valutazione equitativa circostanziata, a carattere satisfattivo, che tenga conto della rilevanza del legame di solidarietà familiare, da un lato, e delle prospettive di reddito professionale, dall’altro. (Nella specie, la decisione di merito aveva negato ad una giovane il risarcimento del danno patrimoniale futuro, con l’argomento che il padre naturale, deceduto in un sinistro stradale, non le versava, in vita, l’assegno di mantenimento; la S.C., in applicazione dell’enunciato principio, e osservando che l’uomo avrebbe potuto adempiere in futuro gli obblighi economici verso la figlia, ha cassato la sentenza).
Cass. civ. n. 12960/2011
Il danno patito dal creditore procedente che, per errore del giudice dell’esecuzione (nella specie, consistito nella indebita dichiarazione di estinzione del giudizio di esecuzione), abbia visto vanificare gli effetti del pignoramento dell’unico bene sul quale il creditore si sarebbe potuto soddisfare, consistendo in un danno futuro (pari alla perduta possibilità di soddisfare il proprio credito sui beni pignorati), deve essere liquidato in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha stabilito, in omaggio al principio espresso, che il giudice di merito correttamente aveva attribuito rilievo alla massima d’esperienza secondo cui la vendita all’asta del bene pignorato avviene normalmente ad un prezzo inferiore al suo valore commerciale).
Cass. civ. n. 15738/2010
In tema di liquidazione dei danni patrimoniali da invalidità permanente in favore del soggetto leso o da morte in favore dei superstiti, ove il giudice di merito utilizzi il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403, egli deve adeguare detto risultato ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate, e cioè deve tenere conto dell’aumento della vita media e della diminuzione del tasso di interesse legale e, onde evitare una divergenza tra il risultato del calcolo tabellare ed una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, prima ancora di “personalizzare” il criterio adottato al caso concreto, deve “attualizzare” lo stesso, o aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa.
Cass. civ. n. 12318/2010
La valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata, che, con riferimento alle molestie sessuali subite da un lavoratrice, aveva liquidato equitativamente il danno non patrimoniale, utilizzando, quanto al danno morale, il criterio dell’odiosità della condotta lesiva nei confronti di persona in posizione di soggezione, e, quanto al danno esistenziale, quello della rilevanza del clima di intimidazione creato nell’ambiente lavorativo dal comportamento del datore di lavoro e del peggioramento delle relazioni interne al nucleo familiare della lavoratrice molestata in conseguenza dell’illecito subito).
Cass. civ. n. 10607/2010
L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare; non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza.
Cass. civ. n. 6951/2010
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito extra contrattuale, l’obbligazione di risarcimento tende a ricostituire nel patrimonio del danneggiato l’entità economica perduta, con la conseguenza che spetta al danneggiato, oltre al valore per equivalente dei bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento. Il danno subito per la ritardata disponibilità dell’equivalente monetario del bene perduto tra la data del fatto e quella della decisione, che si identifica nel mancato conseguimento dell”‘utilitas” che il creditore avrebbe tratto dalla somma se tempestivamente versata (lucro cessante), può essere accertato, anche mediante presunzioni semplici, stante la difficoltà della relativa prova, ed essere liquidato facendo ricorso a criteri equitativi, ai sensi dell’art. 1126 cod. civ.
Cass. civ. n. 1529/2010
La valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria. (Nella specie, la sentenza impugnata, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale patito dai genitori di un lavoratore deceduto a seguito di un infortunio sul lavoro, aveva determinato il contributo di quest’ultimo ai bisogni della famiglia in base alle buste paga del mese precedente al decesso, senza detrarre gli emolumenti percepiti per lavoro festivo ed arretrati: in applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha rigettato il ricorso per cassazione, affermando che il metodo equitativo utilizzato per la liquidazione giustificava l’eventuale eccesso del “quantum” rispetto al risultato cui si sarebbe pervenuti in base a criteri di calcolo meramente matematici).
Cass. civ. n. 1002/2010
Ai fini della determinazione della riduzione del risarcimento del danno in caso di accertato concorso colposo tra danneggiante e danneggiato in materia di responsabilità extracontrattuale, occorre – ai sensi dell’art. 1227, comma primo, c.c. – porre riferimento sia alla gravità della colpa e che all’entità delle conseguenze che ne sono derivate. In particolare, la valutazione dell’elemento della gravità della colpa deve essere rapportata alla misura della diligenza violata e, solo se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali tra danneggiante e danneggiato nella realizzazione dell’evento dannoso, il giudice può avvalersi del principio generale di cui all’art. 2055, ultimo comma, c.c., ossia della presunzione di pari concorso di colpa, rimanendo esclusa la possibilità di far ricorso al criterio equitativo (previsto dall’art. 1226 c.c. e richiamato dall’art. 2056 c.c.), il quale può essere adottato solo in sede di liquidazione del danno ma non per la determinazione delle singole colpe.
Cass. civ. n. 23725/2008
In tema di risarcimento del danno, l’esercizio del potere equitativo del giudice di merito in ordine alla determinazione del danno morale è censurabile, in sede di legittimità, solo quando la liquidazione del danno stesso appaia manifestamente simbolica o per nulla correlata con le premesse in fatto in ordine alla natura ed all’entità del danno accertato dal medesimo giudice.
Cass. civ. n. 22061/2008
La parte che abbia richiesto in giudizio il risarcimento dei danni patrimoniali (conseguenti, nella specie, alla trasmissione ad un istituto bancario di copia dell’atto introduttivo di un giudizio civile nonché di una querela), ha l’onere di provare l’esistenza del danno – quale, in ipotesi, il rifiuto da parte della banca della concessione di crediti – e solo dopo aver fornito tale prova può ottenere dal giudice la liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.; rientra, peraltro, nell’ambito del libero apprezzamento del giudice di merito, ritenere provata l’esistenza del danno sulla base di una presunzione che si fondi sull’idoneità delle notizie incidenti sulla reputazione commerciale (in ispecie se fornite dal terzo a scopo emulativo) a pregiudicare il credito della parte.
Cass. civ. n. 3794/2008
L’attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l’onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte; può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all’art. 1226 c.c., solo a condizione che l’esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione.
Cass. civ. n. 23304/2007
Il principio dell’insindacabilità della liquidazione equitativa del danno in sede di giudizio di legittimità non trova applicazione quando nella sentenza di merito non sia stato dato conto del criterio utilizzato, la relativa valutazione risulti incongrua rispetto al caso concreto e la determinazione del danno sia palesemente sproporzionata per difetto o per eccesso. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto del tutto ingiustificata la triplicazione del danno da lucro cessante operata dalla Corte d’appello rispetto al quantum liquidato con la sentenza di primo grado, fondata su una testimonianza de relato dal contenuto generico in ordine alla futura ed incerta conclusione di un affare).
Cass. civ. n. 17977/2007
In caso di morte di una casalinga verificatasi in conseguenza dell’altrui fatto dannoso, i congiunti conviventi hanno diritto al risarcimento del danno, quantificabile in via equitativa, subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura ed all’assistenza da essa presumibilmente fornite, essendo queste prestazioni, benché non produttive di reddito, valutabili economicamente, ciò anche nell’ipotesi in cui la stessa fosse solita avvalersi di collaboratori domestici, perché comunque i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità e responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d’opera dipendente.
Cass. civ. n. 17492/2007
Il potere di emettere la decisione secondo equità, che a norma dell’art. 114 c.p.c. attiene alla decisione nel merito della controversia e presuppone sempre una concorde richiesta delle parti, si distingue dal potere di liquidare in via equitativa il danno, ai sensi dell’art. 1226 c.c., che consiste nella possibilità del giudice di ricorrere, anche d’ufficio, a criteri equitativi per supplire all’impossibilità della prova del danno risarcibile nel suo preciso ammontare. Per pervenire alla valutazione con il criterio equitativo ex art. 1226 c.c., è sufficiente che il giudice dia l’indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale lo ha adottato, restando così incensurabile, in sede di legittimità, l’esercizio di questo potere discrezionale. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure e confermato la sentenza di merito che, nel condannare la locale azienda sanitaria per l’erroneo abbattimento di animali che, al momento, erano privi dei sintomi di malattia, aveva ridotto l’ammontare del danno richiesto in giudizio e lo aveva determinato, equitativamente, tenendo conto che si trattava di bestie che, comunque, provenivano da un allevamento infetto poiché altri animali erano realmente infetti e che i prodotti di stalla provenienti da dette bestie non potevano essere utilizzati liberamente come se si trattasse di bestie sane, ecc.).
Cass. civ. n. 12247/2007
Il danno patrimoniale da lucro cessante, per un soggetto privo di reddito al quale siano residuati postumi permanenti in conseguenza di un fatto illecito altrui, configura un danno futuro, da valutare con criteri probabilistici, in via presuntiva, e con equo apprezzamento del caso concreto.
Cass. civ. n. 10831/2007
Una volta che sia stata verificata con la prova scientifica medico-legale la gravità e permanenza dell’invalidità, la liquidazione del danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa specifica, come danno patrimoniale permanente e futuro, deve avvenire con criteri equitativi, avere carattere satisfattivo e tenere conto della permanenza del danno patrimoniale.
Cass. civ. n. 9515/2007
In tema di risarcimento del danno, ove la somma dovuta venga con valutazione equitativa determinata in moneta attuale al momento della sentenza, non ne va concessa altresì la rivalutazione, risultando in tal caso utilizzato un criterio di liquidazione che già sconta gli effetti negativi dell’inflazione.
Cass. civ. n. 8057/2007
In materia di risarcimento danni da illecito extracontrattuale (nella specie, sinistro stradale) è onere del soggetto leso allegare e dimostrare, anche mediante presunzioni, che i postumi permanenti conseguenti al fatto illecito hanno inciso, diminuendola, sulla sua capacità di produrre reddito, potendosi procedere ad una valutazione equitativa solo quando la prova del danno sia impossibile o, almeno, notevolmente difficoltosa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione a tale prova da parte del danneggiato, aveva ritenuto non dimostrata la circostanza, avendo la parte fornito una semplice documentazione del datore di lavoro che attestava una presenza discontinua per motivi di salute e dedotto una generica prova orale sul medesimo punto).
Cass. civ. n. 2309/2007
In tema di risarcimento del danno da invalidità permanente conseguente a sinistro stradale, il criterio tabellare di capitalizzazione anticipata previsto ai sensi del R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, non è tassativo e inderogabile, ma può essere sostituito o integrato dal criterio equitativo di cui agli articoli 2056 e 1223 c.c., essendo fondato su situazioni future ed ipotetiche, conoscibili soltanto come probabili o possibili. È ammissibile, altresì, che il criterio equitativo venga contemperato con quello legale di capitalizzazione e che la norma di cui all’art. 4 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito, con modif., nella legge 26 febbraio 1977, n. 39) – secondo la quale il reddito che occorre considerare agli effetti del risarcimento non può, comunque, essere inferiore a tre volte l’ammontare annuo della pensione sociale – può trovare applicazione anche nell’ambito di tale valutazione equitativa.
Cass. civ. n. 13546/2006
Il danno c.d. esistenziale da uccisione del congiunto, quale tipico danno-conseguenza che si proietta nel futuro, privo (come il danno morale ed il danno biologico) del carattere della patrimonialità, ben può, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro nel caso assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico, essere liquidato secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., in considerazione dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse.
Cass. civ. n. 6067/2006
Il ricorso alla valutazione equitativa del danno da parte del giudice di merito se, da una parte, presuppone che non sussistano elementi utili e sufficienti per determinare il preciso ammontare del pregiudizio, dall’altra è consentito soltanto quando dall’esame del materiale probatorio acquisito al processo sia possibile pervenire ad una quantificazione che non si discosti in misura notevole dalla sua reale entità, fermo l’obbligo del giudice di indicare, almeno sommariamente, i criteri seguiti nella propria determinazione.
Cass. civ. n. 21497/2005
Il grado di invalidità di una persona determinato dai postumi permanenti di una lesione all’integrità psico — fisica dalla medesima subita non si riflette automaticamente né tanto meno nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e quindi di guadagno della stessa. Tuttavia nei casi in cui l’elevata percentuale di invalidità permanente (nella specie, 25%) rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all’accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. (Nella specie, relativa a giovane minorenne privo di reddito, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nel respingere la domanda con l’applicazione dei principi elaborati in materia di lesioni micropermanenti e traendo argomento anche dalla difficoltà di presunzione sulla futura attività lavorativa del ragazzo, aveva ignorato il disposto dell’art. 1226 c.c. in tema di liquidazione equitativa).
Cass. civ. n. 15823/2005
Nella liquidazione del danno alla persona, il criterio di determinazione della misura del reddito previsto dall’art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39 (triplo della pensione sociale), pur essendo applicabile esclusivamente nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, può essere utilizzato dal giudice, nell’esercizio del suo potere di liquidazione equitativa del danno patrimoniale conseguente all’invalidità, che è danno diverso da quello biologico, quale generico parametro di riferimento per la valutazione del reddito figurativo della casalinga.
Cass. civ. n. 8004/2005
Qualora sia provata, o non contestata, l’esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando è impossibile stimare con precisione l’entità dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa. Nell’operare la valutazione equitativa egli non è, poi, tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l’ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la sentenza di merito che aveva ritenuto sufficiente, ai fini della prova sull’ammontare del danno subito dal proprietario di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, la produzione del solo preventivo descrivente le riparazioni necessarie, in ragione dell’esiguità dei danni stessi e per non gravare le parti di ulteriori spese peritali).
Cass. civ. n. 15001/2004
Ai fini della liquidazione equitativa del danno morale e del danno biologico spettante ai congiunti superstiti della vittima deceduta nel corso o a seguito di un sinistro è legittimo l’eventuale ricorso – associato ad una adeguata personalizzazione dell’ammontare del danno al caso concreto – alle tabelle formulate da numerosi tribunali italiani, all’interno delle quali è presa in considerazione quale base di calcolo del danno morale subito dal leso una frazione del danno biologico che gli sarebbe spettato ove fosse sopravvissuto in condizione di totale invalidità, e quale base di calcolo per la liquidazione del danno morale al congiunto superstite una frazione di tale frazione di danno biologico.
Cass. civ. n. 13745/2004
In tema di risarcimento dei danni derivanti da infortunio sul lavoro, il giudice, nel procedere alla liquidazione equitativa del danno, può, nell’ambito della propria discrezionalità, con valutazione sufficientemente e congruamente motivata, omettere di ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati, quali le tabelle elaborate da alcuni uffici giudiziari.
Cass. civ. n. 6285/2004
L’esercizio in concreto del potere discrezionale conferito al giudice di procedere alla liquidazione del danno in via equitativa è suscettibile di sindacato in sede di legittimità soltanto se la motivazione non dà adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito. (Nella specie, la S.C. ha tassato la sentenza di merito che aveva ridotto ad un importo estremamente esiguo la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno biologico in favore di una donna che, a seguito del trauma addominale provocato da un incidente stradale, aveva subito una interruzione di gravidanza, rilevando che le affermazioni contenute nella sentenza di merito, secondo le quali l’interruzione di gravidanza si era verificata naturalmente e senza particolari problemi terapeutici, si traducevano in argomentazioni poco chiare, incoerenti ed inadeguate, raffrontate alla fattispecie concreta, per evidenziare il procedimento logico seguito nella liquidazione equitativa).
Cass. civ. n. 4186/2004
In tema di liquidazione dei danni patrimoniali da invalidità permanente in favore del soggetto leso o da morte in favore dei superstiti, ove il giudice di merito utilizzi il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, egli deve adeguare detto risultato ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate, e cioè deve tenere conto dell’aumento della vita media e della diminuzione del tasso di interesse legale e, onde evitare una divergenza tra il risultato del calcolo tabellare ed una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, prima ancora di «personalizzare» il criterio adottato al caso concreto, deve «attualizzare» lo stesso o aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa.
Cass. civ. n. 13558/2003
In tema di liquidazione del danno, poiché il ricorso al criterio equitativo è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito che può procedere alla liquidazione equitativa anche senza la domanda di parte qualora la determinazione del danno sia impossibile o particolarmente difficoltosa, il giudice non è tenuto ad indicare le ragioni della mancata adozione del metodo equitativo, a meno che non vi sia stata una richiesta della parte al riguardo oppure, trattandosi di procedimento di appello, il giudice abbia abbandonato il criterio equitativo di liquidazione seguito in primo grado.
Cass. civ. n. 12124/2003
Nel procedere alla liquidazione del danno futuro, il giudice del merito può far ricorso alle tabelle di cui al R.D. n. 1403 del 1922, oppure ricorrere alle regole di equità di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trattandosi di criteri (peraltro integrabili tra loro) non tassativi e costituendo tale scelta un giudizio di merito che, se congruamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità. Nel caso in cui però faccia ricorso alle menzionate tabelle del 1922, il giudice deve tenere conto dell’aumento della vita media sopravvenuto rispetto a quell’anno, in modo da adattare il risultato tabellare alle condizioni attualmente esistenti.
Cass. civ. n. 10850/2003
Al criterio di determinazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. è consentito ricorrere soltanto in presenza di una impossibilità, o motivata grande difficoltà, di procedere alla esatta quantificazione del danno, non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore nella determinazione del ritardo o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza.
Cass. civ. n. 6291/2003
In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale, la norma di carattere eccezionale di cui all’art. 4 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 – secondo la quale il reddito che occorre considerare agli effetti del risarcimento non può comunque essere inferiore a tre volte l’ammontare annuo della pensione sociale – si applica soltanto all’ipotesi dell’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore, e non anche nel rapporto tra danneggiato e danneggiante, che è indipendente dal contratto assicurativo. Conseguentemente, nel rapporto tra il responsabile e il danneggiato il danno futuro collegato all’invalidità permanente va liquidato in via equitativa, a norma degli artt. 2056 e 1226, essendo fondato su situazioni future ed ipotetiche, conoscibili soltanto come probabili e possibili.
Cass. civ. n. 1443/2003
La liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale. Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chances, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece anche semplicemente in considerazione dell’
id quod plerumque accidit connesso all’illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità.
Cass. civ. n. 16202/2002
L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, dall’altro non ricomprende anche l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l’entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l’apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell’
iter della determinazione dell’equivalente pecuniario del danno stesso. La necessità della prova di un concreto pregiudizio economico sussiste anche nelle ipotesi di danno in re ipsa, in cui la presunzione si riferisce solo all’
an debeatur, e non anche alla entità del danno ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione dello stesso per equivalente pecuniario.
Cass. civ. n. 13469/2002
In tema di risarcimento danni, qualora la peculiare natura del pregiudizio lamentato dall’attore (e ritenuto esistente, sotto il profilo dell’
an debeatur, dal giudice di merito) renda impervia ovvero impossibile la prova concreta del suo preciso ammontare, è legittimo e doveroso il ricorso ad un’autonoma valutazione equitativa del danno — senza che spieghi influenza, in senso contrario, né l’eventuale «insuccesso» della Ctu disposta al fine di quantificarlo in concreto alla luce di criteri lato sensu oggettivi, né l’eventuale inidoneità e/o erroneità dei parametri risarcitori indicati del danneggiato — dovendosi, per converso, ritenere contraria a diritto un’eventuale decisione di non liquet, fondata, appunto, sull’asserita inadeguatezza dei criteri indicati dall’attore o sulla pretesa impossibilità di individuarne alcuno, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente acclarato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità di una richiesta risarcitoria relativa ad una certa res lesiva (nella specie, accertata, sotto il profilo dell’
an debeatur, l’illegittimità del diniego di proroga di una concessione di autolinee da parte della P.A. — illegittimità dichiarata dal giudice amministrativo intervenuto ad annullare il provvedimento comunale di diniego di proroga — e predicata la conseguente esitenza di un danno per la società concessionaria, la Corte di merito aveva poi rigettato la domanda risarcitoria per palese inidoneità dei criteri adottati dal Ctu nella relativa quantificazione e per la innegabile difficoltà, ai limiti dell’impossibilità, di individuarne altri, concludendo, per ciò stesso, in termini di «inesistenza di un danno risarcibile»: la S.C., nel cassare la decisione, ha affermato il principio di diritto che precede).
Cass. civ. n. 10760/2002
In tema di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., l’implicita decisione di non esercitare tale potere discrezionale si sottrae al sindacato in sede di legittimità quando la motivazione sulla liquidazione è immune da vizi logici o giuridici.
Cass. civ. n. 7896/2002
La liquidazione equitatativa del danno può ritenersi legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del quantum, e richiede altresì, onde non risultare arbitraria l’indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata.
Cass. civ. n. 1885/2002
In tema di liquidazione del danno, allorché, non essendo contestata la sussistenza di quest’ultimo ed essendo incerta soltanto la sua entità, per il relativo accertamento la disposta consulenza tecnica venga – nella valutazione discrezionale del giudice di merito – ritenuta inattendibile ed allo scopo inidonea, ben può farsi ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., atteso che in tal caso, non essendo il giudice tenuto a fare proprie le conclusioni della consulenza tecnica, sussiste la situazione di impossibilità – o di estrema difficoltà – di una precisa prova sull’ammontare del danno, prevista dalla norma come presupposto della valutazione equitativa, la quale, peraltro, richiede la indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale si è pervenuti alla sua adozione.
Cass. civ. n. 6414/2000
La liquidazione equitativa dei danni è dall’art. 1226 c.c. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile, ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa. Il giudizio, concernente sia l’ammissibilità della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. sia l’ammontare del danno equitativo liquidato, essendo di puro fatto, si sottrae al controllo di legittimità, sempre che non sia infirmato da errori logici o giuridici).
Cass. civ. n. 2139/2000
In tema di obbligazioni pecuniarie, qualora il creditore chieda la liquidazione del maggior danno da ritardo nell’adempimento, senza fornire la prova del danno effettivo, il giudice ha comunque il potere di procedere ad una valutazione equitativa dello stesso ove lo ritenga sicuramente maggiore degli interessi legali.
Cass. civ. n. 14166/1999
Ai fini della liquidazione equitativa del danno, cui è consentito ricorrere nel caso in cui non sussistono elementi utili e sufficienti per la sua determinazione, il giudice di merito, se non è tenuto ad una dimostrazione minuziosa e particolare degli eventi considerati nel formulare il giudizio complessivo sull’entità del documento risarcibile, deve tuttavia dimostrare di avere tenuto presenti i dati di fatto acquisiti al processo come fattori costitutivi dell’ammontare dei danni liquidati. In altri termini, il giudice di merito nell’esercizio del suo potere è tenuto a dare congrua ragione del processo logico attraverso il quale perviene alla liquidazione del quantum debeatur, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo.
Cass. civ. n. 13358/1999
Dinanzi a lesioni personali di devastante entità, che abbiano costretto il leso ed i suoi familiari a numerosi e ripetuti ricoveri, purché questi ultimi siano documentati, il giudice può liquidare il danno consistito nelle erogazioni per viaggi di cura e spese mediche anche in assenza della prova dei relativi esborsi, ai sensi dell’art. 1226 c.c.
Cass. civ. n. 909/1999
In presenza di una rilevante lesione della salute (nella specie, comportante una invalidità permanente nella misura del 60 per cento), deve di necessità presumersi l’esistenza di una lesione alla capacità di produrre reddito anche in assenza di una specifica prova sul punto, ed il relativo danno deve essere liquidato dal giudice di merito, ai sensi dell’art. 2056 c.c., con apprezzamento equitativo, ma prudente.
Cass. civ. n. 9734/1998
La liquidazione equitativa del danno a norma dell’art. 1226 c.c. non è completamente sottratta al sindacato di cassazione, pur in difetto di una norma di legge che valga direttamente quale parametro di tale controllo, poiché la latitudine di scelta del giudice di merito trova un confine nella legale qualificazione della fattispecie come di responsabilità da inadempimento, alla quale consegue la necessità di mantenere la liquidazione entro il sistema codicistico di risarcimento espresso dalle formule degli artt. 1218 e 1223 c.c.: ne deriva l’inammissibilità del ricorso a criteri del tutto personali o irragionevoli di misurazione (così come di liquidazioni che valgano ad addossare all’inadempiente danni non imputabili oppure conseguenti solo indirettamente al fatto illecito, con violazione dell’art. 1226). Inoltre rimane applicabile l’ordinario sindacato sulla motivazione a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c., idoneo in particolare a censurare decisioni in punto di liquidazione equitativa basate su asserzioni tautologiche, contraddittorie o comunque insufficienti.
Cass. civ. n. 8970/1998
Nel liquidare il danno patrimoniale subito dagli eredi di persona deceduta in conseguenza dell’altrui atto illecito, danno pari alla perdita della quota di reddito che il defunto destinava stabilmente alla propria famiglia, il giudice di merito – quand’anche intenda liquidare tale danno in via equitativa, ex art. 1226 c.c. – ha l’onere di indicare in base a quali criteri e secondo quali calcoli è pervenuto a determinare il reddito da porre a base del calcolo liquidatorio (nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice del merito il quale, dopo avere accertato l’esistenza del danno, lo aveva liquidato con la formula «appare equo fissare il presunto reddito in lire 25.000.000», senza indicare come avesse determinato tale cifra.
Cass. civ. n. 9626/1997
In tema di risarcimento dei danni, è ammissibile una valutazione equitativa globale, purché nell’ambito di una stessa voce; allorché, invece, il danno deve essere analiticamente considerato rispetto alle voci richieste (con riferimento, nella specie, al danno patrimoniale, non patrimoniale e biologico), una liquidazione globale, specie se riduttiva, deve dare analiticamente conto delle ragioni della riduzione in relazione alle singole voci di danno.
Cass. civ. n. 10606/1996
Nel caso in cui il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice del merito, nello scegliere il metodo c.d. «equitativo puro», compie una valutazione discrezionale basata su presunzione e su apprezzamenti di probabilità, la quale, per non risultare arbitraria, postula la necessità che siano fornite congrue ragioni del processo logico attraverso il quale il criterio equitativo è stato espresso e quantificato (nella specie, il giudice del merito, nel procedere alla liquidazione del danno in favore dei superstiti di due vigili del fuoco morti nell’adempimento del dovere, aveva escluso l’applicazione della tabella di capitalizzazione, assumendo di dover tenere conto del conseguimento da parte delle vedove di un posto di lavoro e della mancata precisazione della progressione in carriera delle vittime. La S.C., enunciando il principio di diritto di cui a massima, ha cassato la sentenza impugnata, rilevando che i vigili defunti disponevano di redditi lavorativi ben definiti da poter essere considerati come base di calcolo tabellare, che il giudice del merito non poteva tener conto del guadagno conseguito autonomamente dalle vedove senza considerare i costi ed i sacrifici che le stesse venivano a subire per la perdita familiare, che, altresì, il giudice stesso doveva necessariamente considerare, nella prospettiva del ristoro del danno futuro, il fatto notorio della progressione degli stipendi ed il progressivo allineamento ai costi della vita reale).
Cass. civ. n. 8281/1996
Per la liquidazione di danni da fatto illecito, che si proiettano nel futuro — ove nel caso di danno da lucro cessante durante l’inabilità temporanea — può procedersi ad una valutazione equitativa in base al principio dell’
id quod plerumque accidit.
Cass. civ. n. 6082/1996
Nella liquidazione equitativa del danno per evitare che la relativa decisione — ancorché fondata su valutazioni discrezionali — sia arbitraria e sottratta a qualsiasi controllo, è necessario che il giudice indichi, almeno sommariamente e sia pure con l’elasticità propria dell’istituto e nell’ambito dell’ampio potere discrezionale che lo caratterizza, i criteri che egli ha seguito per determinare l’entità del danno.
Cass. civ. n. 4756/1996
In materia di liquidazione dei danni da fatto illecito extracontrattuale, il criterio di capitalizzazione della rendita, operante in base alla presumibile durata della vita del danneggiato (quale risulta dai parametri di cui al R.D. n. 1403 del 1922, tenendo, altresì, conto dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa) deve subire un correttivo allorché, nelle more del giudizio, quel limite (calcolato con riferimento all’età del danneggiato all’epoca dell’evento dannoso) venga in concreto superato per la sopravvivenza del soggetto cui la rendita è dovuta. In tal caso, dovranno operarsi due liquidazioni: la prima sulla base dell’elemento concreto costituito dal periodo di vita del danneggiato protrattosi fino all’epoca della decisione, trattandosi di danno attuale (non futuro), esattamente accertabile; la seconda, invece, in via congetturale, sulla base della presumibile vita futura del danneggiato dalla data della decisione in poi (nella specie, la Suprema Corte, in applicazione dell’enunciato principio, ha cassato la sentenza di merito che, ritenendo preclusa la possibilità di una doppia liquidazione, a seguito del raggiungimento da parte del danneggiato, nelle more del giudizio, dell’età ipotizzata come presumibile in base ai parametri di cui al R.D. n. 1403 del 1922, aveva liquidato alla stregua di un danno futuro quello che era già un danno attuale, negando qualsiasi risarcimento per il danno futuro riconducibile al periodo di maggiore sopravvivenza del danneggiato rispetto a quello pronosticato in base ai parametri adottati, in violazione così del principio di cui all’art. 1223 codice civile, richiamato dall’art. 2056 dello stesso codice).
Cass. civ. n. 3539/1996
In tema di risarcimento del danno alla persona, la mancanza di un reddito al momento dell’infortunio per non avere il soggetto leso ancora raggiunta l’età lavorativa può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato alla invalidità permanente che proiettandosi per il futuro verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà una attività remunerata. Tale danno può anche liquidarsi in via equitativa tenendo presente l’età dell’infortunato, il suo ambiente sociale e la sua vita di relazione.
Cass. civ. n. 1474/1996
Le spese funerarie sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito rientrano nell’ambito del danno extracontrattuale e possono essere liquidate dal giudice in via equitativa nel caso di impossibilità per gli eredi di esibire idonea documentazione.
Cass. civ. n. 13114/1995
Poiché il ricorso alla valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. presuppone che non vi siano elementi di prova sul preciso ammontare del danno e che la dimostrazione dello stesso sia impossibile o quantomeno assai difficoltosa in relazione alla peculiarità del fatto dannoso o alle condizioni soggettive del danneggiato, il giudice non può procedere a tale valutazione quando le risultanze della causa offrono elementi per una precisa quantificazione del danno attraverso una consulenza tecnica, in ordine alla quale la scelta da parte del giudice del merito è insindacabile solo se, almeno implicitamente, motivata in relazione all’utilità dell’accertamento, da valutare sulla base delle risultanze istruttorie.
Cass. civ. n. 5866/1995
La valutazione equitativa del danno, ai sensi dell’art. 1226 c.c., può essere effettuata in modo da comprendere anche l’attribuzione degli interessi maturati a favore dell’avente diritto fino alla data della decisione, salva la separata attribuzione, a decorrere da tale data, di ulteriori interessi, come in ogni altra ipotesi di liquidazione giudiziale di crediti originariamente di valore.
Cass. civ. n. 2910/1995
Nell’ambito della valutazione equitativa del danno, è consentito al giudice inglobare in un’unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all’art. 1226 c.c., senza necessità di specificare i singoli elementi della liquidazione.
Cass. civ. n. 1799/1995
Il potere di emettere una decisione secondo equità, previsto dall’art. 114 c.p.c., si distingue dal potere di liquidare il danno in via equitativa a norma dell’art. 1226 c.c., in quanto mentre il primo presuppone l’istanza delle parti ed importa la decisione della lite prescindendo dallo stretto diritto, il secondo autorizza, invece, il ricorso — anche d’ufficio — a criteri equitativi per supplire all’impossibilità della prova del danno risarcibile nel suo preciso ammontare. Il potere, riconosciuto dalla legge al giudice, di liquidare il danno con valutazione equitativa non esonera la parte istante dall’onere di fornire gli elementi probatori ed i dati di fatto in suo possesso, al fine della precisa determinazione del danno, che può essere conseguita con tutti i mezzi ammessi dall’ordinamento giuridico. Tale potere del giudice è subordinato alla condizione imprescindibile che sia impossibile provare il danno nel suo preciso ammontare e pertanto non può essere esercitato quando tale impossibilità sia esclusa dallo stesso danneggiato, il quale abbia chiesto l’ammissione di prove aventi ad oggetto proprio la precisa determinazione del danno, oppure (nell’ipotesi particolare di risarcimento connesso alla mancata disponibilità di un immobile) quando sia possibile far riferimento ai dati del mercato immobiliare, opportunamente portati a conoscenza del giudice.
Cass. civ. n. 1392/1995
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, trattandosi di debito di valore che si trasforma in debito di valuta solo per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che provvede alla liquidazione, il giudice d’appello deve adeguare il quantum alla svalutazione monetaria verificatasi nel periodo intercorso tra la sentenza di primo grado e quella di appello, anche se il danno sia stato liquidato con criteri equitativi, ove manchi una rinuncia espressa o tacita dell’interessato.
Cass. civ. n. 957/1995
Il giudice di merito ha la facoltà di liquidare il danno in via equitativa, anche d’ufficio, quando sia mancata la prova del dedotto ammontare dello stesso, per l’impossibilità per la parte di fornire sufficienti elementi, ovvero quando gli elementi di prova forniti non siano riconosciuti di sicura efficacia, stante la difficoltà di una precisa quantificazione.
Cass. civ. n. 11202/1994
La formulazione dell’art. 2056 c.c. — il quale, per la determinazione del risarcimento da illecito extracontrattuale, richiama, al comma 1, anche la disposizione dell’art. 1226 (valutazione equitativa del danno), aggiungendo, al comma 2, che il lucro cessante è determinato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso — non autorizza la conclusione che il comma 2 del detto art. 2056 preveda una totale relevatio ab onere probandi in ordine all’accertamento delle circostanze del fatto ed all’esistenza del danno da lucro cessante. Al contrario, in relazione a tale danno, sia esso originato da responsabilità contrattuale che da responsabilità extracontrattuale, la valutazione equitativa del giudice — che integra non un giudizio di equità ma un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale — non riguarda la prova dell’esistenza del pregiudizio patrimoniale, il cui onere permane a carico della parte interessata, ma solo l’entità del pregiudizio stesso, in considerazione dell’impossibilità — o, quanto meno, della grande difficoltà — di dimostrare la misura del danno.
Cass. civ. n. 10649/1994
La facoltà del giudice (riconducibile all’art. 115 c.p.c.) di ricorrere, anche senza richiesta delle parti, alla liquidazione equitativa del danno in relazione ad elementi non dimostrabili o difficilmente dimostrabili in base alle regole probatorie, e quindi determinabili solo in relazione alle peculiarità del caso singolo, è esercitabile anche quando la parte interessata abbia indicato specifici titoli di danno, in quanto solo una prova analitica delle singole voci deve essere valutata prima di procedere alla liquidazione equitativa (nella specie il giudizio riguarda un’ipotesi di responsabilità c.d. precontrattuale).
L’accettazione della proposta contenuta in un patto d’opzione — accettazione che saldandosi con detta proposta determina la conclusione del (secondo) contratto – richiede la forma scritta ad substantiam se l’oggetto di quest’ultimo contratto è il trasferimento della proprietà di beni immobili (o di diritti immobiliari) o la promessa del loro trasferimento, ai sensi degli artt. 1350 e 1351 c.c. Tale forma scritta, come per ogni altro contratto in materia immobiliare, non è integrata da meri comportamenti e neanche da qualunque documento, essendo richiesto, invece, che fatto scritto contenga la manifestazione di volontà di concludere il contratto e sia posto in essere dalla parte al fine, specifico di manifestare detta volontà. Questo contenuto non può riconoscersi a dichiarazioni di quietanze relative al prezzo (o a sue rate), le quali presuppongono il contratto ma non pongono in essere lo stesso.
Cass. civ. n. 10493/1994
L’obbligazione di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale costituisce — al pari dell’obbligazione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ed aquiliana — un debito non di valuta ma di valore, sicché, anche in sede di liquidazione equitativa dei danni predetti, deve tenersi conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta, senza necessità che il creditore alleghi o dimostri il danno maggiore ai sensi dell’art. 1224 comma 2 c.c. (danni nelle obbligazioni pecuniarie); su tale somma rivalutata decorrono gli interessi atteso che la rivalutazione e gli interessi (sulla somma rivalutata) adempiono funzioni diverse — poiché mentre la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale essa era prima dell’evento pregiudizievole, i secondi hanno natura compensativa — e sono quindi, giuridicamente compatibili.
Cass. civ. n. 6941/1993
In materia di liquidazione del danno da invalidità permanente, il ricorso alle tabelle di capitalizzazione di cui al R.D. n. 1403 del 1922 – che, in quanto fondato su calcoli di probabilità e non di certezza, non rappresentano uno strumento di liquidazione tassativo ed inderogabile – costituisce non un obbligo, ma una facoltà del giudice del merito, che può ricorrere puramente e semplicemente al criterio equitativo di cui agli artt. 2056 e 1226 c.c., ovvero applicare le suddette tabelle di capitalizzazione, ovvero ancora contemperare l’uno e l’altro criterio (utilizzando i dati delle tabelle quali semplici dati di partenza, di controllo e di orientamento per la liquidazione equitativa), oppure apportare alla liquidazione una riduzione in considerazione del cosiddetto scarto tra vita fisica e vita lavorativa, sempre secondo apprezzamenti sottratti al sindacato di legittimità, se congruamente motivati e scevri da vizi logici e giuridici.
Cass. civ. n. 6109/1993
Con riguardo al risarcimento del danno futuro, ossia del danno non ancora verificatosi al momento della liquidazione, è in ogni caso necessario che risulti provata o comunque incontestata l’esistenza di un danno risarcibile, perché possa essere valutato dal giudice in via equitativa, non essendo sufficiente la dimostrazione di un danno solo potenziale o possibile.
Cass. civ. n. 2934/1991
Il giudice adito con azione di risarcimento dei danni può e deve, anche d’ufficio, procedere alla liquidazione degli stessi in via equitativa non solo nell’ipotesi in cui sia mancata interamente la prova del loro preciso ammontare per l’impossibilità della parte di fornire congrui e idonei elementi al riguardo, ma anche nell’ipotesi che, pur essendosi svolta un’attività processuale della parte volta a fornire questi elementi, il giudice, per la notevole difficoltà di una precisa quantificazione, non li abbia tuttavia riconosciuti di sicura efficacia.
Cass. civ. n. 2171/1986
L’impossibilità di provare il danno nel suo preciso ammontare, richiesta dalla norma dell’art. 1226 c.c., come condizione dell’esercizio, da parte del giudice, della potestà di procedere alla liquidazione equitativa, non va intesa in senso assoluto, e, pertanto, detta impossibilità deve ritenersi sussistente anche quando la precisa determinazione del danno non si presenta impossibile ma estremamente difficoltosa.
Cass. civ. n. 4544/1982
Qualora la produzione di un evento dannoso risalga al concorso di cause autonome e si configurino difficoltà probatorie in ordine all’identificazione della parte di danno rapportabile a ciascuna delle stesse, è legittima la valutazione della diversa efficienza delle varie concause con criteri equitativi, alla stregua di un’interpretazione estensiva dell’art. 1226 c.c. (ammissibile per qualsiasi norma) che risponde a ragioni di giustizia sostanziale ed impedisce di addossare tutto il risarcimento del danno al responsabile di una sola parte — talvolta anche minima — di esso.
Cass. civ. n. 3977/1982
Ai fini della liquidazione equitativa del danno — ammissibile solo quando questo sia certo nella sua esistenza ontologica, pur non potendo essere provato nel suo preciso ammontare — il giudice è tenuto a dare chiara ed esauriente motivazione dell’impossibilità o dell’estrema difficoltà di fornire tale prova e della stessa valutazione equitativa operata, la quale, consistendo pur sempre in una valutazione discrezionale basata su
presunzioni e su apprezzamenti di probabilità, per non risultare arbitraria, richiede l’indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico attraverso cui vi si è pervenuti.
Cass. civ. n. 3106/1977
Allorquando si tratti di determinare, nei riguardi dei figli di persona deceduta per fatto illecito altrui, il danno da lucro cessante agli stessi derivato dall’essere venuto meno il concreto e sicuro beneficio economico ad essi apportato dal genitore, il criterio normale di liquidazione non può essere che quello equitativo, stante la pratica impossibilità di procedere alla relativa determinazione con assoluta precisione. Su tale attività, il giudice del merito ha un ampio potere di apprezzamento e di valutazione, e la pronunzia al riguardo emessa non è suscettibile di censura in sede di legittimità, qualora sia sorretta da motivazione congrua ed esente da vizi logici e di diritto.
Cass. civ. n. 1055/1977
La valutazione equitativa del danno presuppone che questo, pur non essendo provato nel suo preciso ammontare, sia certo nella sua esistenza ontologica. Se tale certezza non sussiste, il potere discrezionale del giudice di merito, nonostante l’affermazione generica ed astratta del diritto al risarcimento, non ha modo di estrinsecarsi e deve essere applicato il principio actore non probante reus absolvitur.
Cass. civ. n. 935/1974
Il danno patrimoniale derivante da una menomazione dell’integrità fisica della persona e della sua capacità lavorativa essendo fondato su situazioni future ed ipotetiche, conoscibili soltanto come probabili o possibili, può essere liquidato con criterio equitativo senza alcuna specifica motivazione, essendo tale criterio sufficientemente giustificato dalla natura stessa dell’indagine che il giudice del merito deve compiere.
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