14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3977 del 3 luglio 1982
Testo massima n. 1
Ai fini della liquidazione equitativa del danno — ammissibile solo quando questo sia certo nella sua esistenza ontologica, pur non potendo essere provato nel suo preciso ammontare — il giudice è tenuto a dare chiara ed esauriente motivazione dell’impossibilità o dell’estrema difficoltà di fornire tale prova e della stessa valutazione equitativa operata, la quale, consistendo pur sempre in una valutazione discrezionale basata su
presunzioni e su apprezzamenti di probabilità, per non risultare arbitraria, richiede l’indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico attraverso cui vi si è pervenuti.
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