Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3977 del 3 luglio 1982

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3977 del 3 luglio 1982

Testo massima n. 1

Ai fini della liquidazione equitativa del danno — ammissibile solo quando questo sia certo nella sua esistenza ontologica, pur non potendo essere provato nel suo preciso ammontare — il giudice è tenuto a dare chiara ed esauriente motivazione dell’impossibilità o dell’estrema difficoltà di fornire tale prova e della stessa valutazione equitativa operata, la quale, consistendo pur sempre in una valutazione discrezionale basata su
presunzioni e su apprezzamenti di probabilità, per non risultare arbitraria, richiede l’indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico attraverso cui vi si è pervenuti.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze