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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2309 del 2 febbraio 2007

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2309 del 2 febbraio 2007

Testo massima n. 1

In tema di risarcimento del danno da invalidità permanente conseguente a sinistro stradale, il criterio tabellare di capitalizzazione anticipata previsto ai sensi del R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, non è tassativo e inderogabile, ma può essere sostituito o integrato dal criterio equitativo di cui agli articoli 2056 e 1223 c.c., essendo fondato su situazioni future ed ipotetiche, conoscibili soltanto come probabili o possibili. È ammissibile, altresì, che il criterio equitativo venga contemperato con quello legale di capitalizzazione e che la norma di cui all’art. 4 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 [ convertito, con modif., nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 ] – secondo la quale il reddito che occorre considerare agli effetti del risarcimento non può, comunque, essere inferiore a tre volte l’ammontare annuo della pensione sociale – può trovare applicazione anche nell’ambito di tale valutazione equitativa.

Testo massima n. 2

Nel giudizio di rinvio, le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza annullata, e ogni riferimento a domande ed eccezioni pregresse e, in genere, alle difese svolte, ha l’effetto di richiamare univocamente ed integralmente domande, eccezioni e difese assunte e spiegate nel giudizio originario. Pertanto, ai fini della validità dell’atto riassuntivo, non è indispensabile che in esso siano rigorosamente riprodotte tutte le domande della parte in modo specifico, ma è sufficiente che sia richiamato — senza necessità, cioè, di integrale e testuale riproduzione — l’atto introduttivo in base al quale sia determinabile per relationem il contenuto dell’atto di riassunzione nonché il provvedimento in forza del quale è avvenuta la riassunzione medesima. Di conseguenza, il giudice dinanzi al quale sia stato riassunto il processo non incorre nel vizio di ultrapetizione quando abbia pronunciato su tutta la domanda, proposta nel giudizio in cui fu emessa la sentenza annullata [ nella specie, per violazione del contraddittorio vertendosi in un’ipotesi di litisconsorzio necessario ], e non sulle sole diverse conclusioni formulate con l’atto di riassunzione, atteso che, a seguito della riassunzione, prosegue il processo originario.

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