10 Gen Art. 1225 — Prevedibilità del danno
Se l’inadempimento o il ritardo non dipende da dolo [ 2043 ] del debitore, il risarcimento [ 1223 ] è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione.
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 25271/2008
In tema di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, il dolo del debitore che, ai sensi dell’art. 1225 c.c., comporta la risarcibilità anche dei danni imprevedibili al momento in cui è sorta l’obbligazione, non consiste nella coscienza e volontà di provocare tali danni, ma nella mera consapevolezza e volontarietà dell’inadempimento. Correttamente, pertanto, deve ritenersi (come rilevato dal giudice del merito nella specie) sussistente tale consapevolezza in capo al conduttore che permanga nella detenzione dell’immobile e sospenda il pagamento del canone nonostante la pronunzia di un provvedimento giudiziale di rilascio.
Cass. civ. n. 3465/2007
In tema di riscatto agrario, il criterio della prevedibilità del danno risarcibile di cui all’art. 1225 c.c. va considerato con riferimento alla stipulazione del contratto di compravendita, da tale momento insorgendo per il venditore l’obbligazione di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa ex art. 1476 c.c.
Cass. civ. n. 1956/2007
In tema di responsabilità contrattuale, la prevedibilità del danno risarcibile deve essere valutata con riferimento non al momento in cui è sorto il rapporto obbligatorio ma a quello in cui il debitore, dovendo dare esecuzione alla prestazione e, potendo scegliere fra adempimento e inadempimento, è in grado di apprezzare più compiutamente e quindi di prevedere il pregiudizio che il creditore può subire per effetto del suo comportamento inadempiente; infatti, il collegamento della prevedibilità del danno al tempo in cui è sorta l’obbligazione non tiene conto del periodo di tempo, a volte anche lungo, intercorrente fra tale momento e quello in cui la prestazione deve essere adempiuta. (Nella specie, la sentenza impugnata, nell’escludere il risarcimento del danno lamentato dal promissario acquirente per la mancata stipulazione del contratto definitivo, aveva ritenuto non prevedibile – al momento della conclusione del contratto preliminare – il notevole incremento di valore dell’immobile promesso in vendita verificatosi successivamente alla data fissata dalle parti per la redazione del rogito notarle; la S.C, nel cassare la decisione, ha statuito che la prevedibilità del danno andava verificata con riferimento al tempo in cui doveva essere adempiuta l’obbligazione posta a carico del promittente venditore).
Cass. civ. n. 6725/2005
In ordine all’entità del risarcimento dei danni derivati da fatto illecito, il requisito della prevedibilità del danno, correlato all’elemento psicologico di esso (art. 1225 c.c.), è inapplicabile alla responsabilità extracontrattuale, in quanto non richiamato dall’art. 2056 c.c., avendo scelto il legislatore di non commisurare il risarcimento al grado della colpa.
Cass. civ. n. 15559/2004
L’imprevedibilità del danno conseguente dall’inadempimento colpevole del debitore non costituisce un limite all’esistenza del danno stesso, ma soltanto alla misura del suo ammontare e, quindi, determina la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile non da parte dello specifico debitore, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente ad una data categoria di rapporti, secondo le ordinarie regole di comportamento dei soggetti economici, e cioè secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute.
Cass. civ. n. 5910/2004
Poiché nel nostro ordinamento vige il principio secondo cui, in tema di inadempimento contrattuale, le conseguenze giuridiche della colpa grave sono trattate allo stesso modo di quelle proprie della condotta dolosa, il cosciente inadempimento dell’obbligo di trasformare il contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato comporta, una volta accertata la illegittimità di tale mancata trasformazione, l’obbligo di risarcire i danni sia prevedibili che imprevedibili. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva condannato al risarcimento dei danni in favore del lavoratore, comprendendovi anche quelli relativi alla mancata assunzione dello stesso da parte di altro datore di lavoro subentrato nell’esercizio di concessioni di linee Automobilistiche, il datore di lavoro che, avendo assunto con le organizzazioni sindacali l’obbligo di trasformare, dopo dodici mesi dall’assunzione con contratto a tempo determinato, tutti i rapporti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, non aveva adempiuto a tale obbligo).
Cass. civ. n. 18239/2003
In materia di responsabilità contrattuale, la prevedibilità di cui all’art. 1225 c.c. costituisce uno dei criteri di determinazione dell’ambito del danno risarcibile, consistente in un giudizio di probabilità del verificarsi di un futuro danno espresso in astratto, secondo l’apprezzamento della normale diligenza del soggetto responsabile, che deve tenere peraltro conto di circostanze di fatto concretamente conosciute; a tale stregua pertanto essa attiene non già al giudizio di responsabilità bensì al danno considerato nel suo concreto ammontare, nonché si identifica con il criterio della regolarità causale, che attribuisce significato giuridico alle conseguenze che possono verificarsi quando lo svolgimento causale ha andamento regolare.
Cass. civ. n. 3102/2000
La prevedibilità del danno richiesta dall’art. 1225 c.c. riguarda il danno considerato (non tanto nella sua intrinseca realtà), quanto nel suo concreto ammontare, sì che, ad integrare l’esistenza di tale requisito, non è sufficiente il riferimento ad una astratta prevedibilità del danno stesso, dovendo ritenersi, per converso, che il concreto ammontare del risarcimento non può eccedere l’entità prevedibile nel momento in cui è sorta l’obbligazione inadempiuta.
Cass. civ. n. 11992/1998
L’inadempienza contrattuale, consapevole ed intenzionale, se provata, determina l’obbligo di risarcire anche i danni imprevedibili al momento del sorgere dell’obbligazione.
Cass. civ. n. 5566/1984
Per la configurabilità del dolo del debitore nell’inadempimento ovvero nell’incompleto o inesatto adempimento della prestazione dovuta — in difetto del quale l’art. 1225 c.c., ponendo un’eccezione alla regola generale della risarcibilità dell’intero danno, limita il risarcimento a quello che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione — è sufficiente la consapevolezza di dovere una determinata prestazione ed omettere di darvi esecuzione intenzionalmente, senza che occorra altresì il requisito della consapevolezza del danno.
Cass. civ. n. 5811/1978
Per aversi inadempimento doloso, agli effetti dell’art. 1225 c.c., occorre la mala fede del debitore, ossia la consapevolezza di arrecare danno al creditore con la propria condotta, non essendo sufficiente che il debitore volontariamente non esegua l’obbligazione assunta.
Cass. civ. n. 1600/1972
Il limite alla risarcibilità del danno, posto dall’art. 1225 c.c. con riferimento al criterio della prevedibilità, non riguarda l’inadempimento, bensì la singola serie causale dannosa all’interno della quale risultino essersi sviluppate le consefuenze pregiudizievoli. L’oggetto della prevedibilità, cioè, è costituito dai fatti che in concreto
abbiano comportato un determinato sviluppo nella serie causale originata dall’inadempimento e non già dall’inadempimento medesimo né, tanto meno, dalla serie causale anteriore che ad esso ha condotto.
Cass. civ. n. 3438/1969
Nel rapporto eziologico che collega, sotto l’aspetto soggettivo, l’inadempimento e le sue conseguenze, il requisito della prevedibilità del danno va considerato come limitativo degli effetti della colpa contrattuale. La prevedibilità, peraltro, non è quella del singolo contraente, ma quella astratta inerente ad una data categoria di rapporti secondo le ordinarie regole di comportamento dei soggetti economici.
[adrotate group=”7″]