14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18239 del 28 novembre 2003
Testo massima n. 1
In materia di responsabilità contrattuale, la prevedibilità di cui all’art. 1225 c.c. costituisce uno dei criteri di determinazione dell’ambito del danno risarcibile, consistente in un giudizio di probabilità del verificarsi di un futuro danno espresso in astratto, secondo l’apprezzamento della normale diligenza del soggetto responsabile, che deve tenere peraltro conto di circostanze di fatto concretamente conosciute; a tale stregua pertanto essa attiene non già al giudizio di responsabilità bensì al danno considerato nel suo concreto ammontare, nonché si identifica con il criterio della regolarità causale, che attribuisce significato giuridico alle conseguenze che possono verificarsi quando lo svolgimento causale ha andamento regolare.
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