14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1600 del 23 maggio 1972
Testo massima n. 1
Il limite alla risarcibilità del danno, posto dall’art. 1225 c.c. con riferimento al criterio della prevedibilità, non riguarda l’inadempimento, bensì la singola serie causale dannosa all’interno della quale risultino essersi sviluppate le consefuenze pregiudizievoli. L’oggetto della prevedibilità, cioè, è costituito dai fatti che in concreto
abbiano comportato un determinato sviluppo nella serie causale originata dall’inadempimento e non già dall’inadempimento medesimo né, tanto meno, dalla serie causale anteriore che ad esso ha condotto.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]