14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1956 del 30 gennaio 2007
Testo massima n. 1
In tema di responsabilità contrattuale, la prevedibilità del danno risarcibile deve essere valutata con riferimento non al momento in cui è sorto il rapporto obbligatorio ma a quello in cui il debitore, dovendo dare esecuzione alla prestazione e, potendo scegliere fra adempimento e inadempimento, è in grado di apprezzare più compiutamente e quindi di prevedere il pregiudizio che il creditore può subire per effetto del suo comportamento inadempiente; infatti, il collegamento della prevedibilità del danno al tempo in cui è sorta l’obbligazione non tiene conto del periodo di tempo, a volte anche lungo, intercorrente fra tale momento e quello in cui la prestazione deve essere adempiuta. [ Nella specie, la sentenza impugnata, nell’escludere il risarcimento del danno lamentato dal promissario acquirente per la mancata stipulazione del contratto definitivo, aveva ritenuto non prevedibile – al momento della conclusione del contratto preliminare – il notevole incremento di valore dell’immobile promesso in vendita verificatosi successivamente alla data fissata dalle parti per la redazione del rogito notarle; la S.C, nel cassare la decisione, ha statuito che la prevedibilità del danno andava verificata con riferimento al tempo in cui doveva essere adempiuta l’obbligazione posta a carico del promittente venditore ].
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