14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 17155 del 9 ottobre 2012
Posted at 16:10h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il ritardato adempimento dell’obbligo di risarcimento causa al creditore un danno ulteriore, rappresentato dalla perduta possibilità di investire la somma dovutagli e ricavarne un lucro finanziario. Tale danno va liquidato dal giudice in via equitativa, anche facendo ricorso ad un saggio di interessi, [ cosiddetti “interessi compensativi” ] i quali non costituiscono un frutto civile dell’obbligazione principale, ma una mera componente dell’unico danno da fatto illecito.
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