14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4544 del 11 agosto 1982
Testo massima n. 1
Qualora la produzione di un evento dannoso risalga al concorso di cause autonome e si configurino difficoltà probatorie in ordine all’identificazione della parte di danno rapportabile a ciascuna delle stesse, è legittima la valutazione della diversa efficienza delle varie concause con criteri equitativi, alla stregua di un’interpretazione estensiva dell’art. 1226 c.c. [ ammissibile per qualsiasi norma ] che risponde a ragioni di giustizia sostanziale ed impedisce di addossare tutto il risarcimento del danno al responsabile di una sola parte — talvolta anche minima — di esso.
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