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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 909 del 3 febbraio 1999

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 909 del 3 febbraio 1999

Testo massima n. 1

In presenza di una rilevante lesione della salute [ nella specie, comportante una invalidità permanente nella misura del 60 per cento ], deve di necessità presumersi l’esistenza di una lesione alla capacità di produrre reddito anche in assenza di una specifica prova sul punto, ed il relativo danno deve essere liquidato dal giudice di merito, ai sensi dell’art. 2056 c.c., con apprezzamento equitativo, ma prudente.

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