Cass. civ. n. 10850 del 10 luglio 2003
Testo massima n. 1
Al criterio di determinazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. è consentito ricorrere soltanto in presenza di una impossibilità, o motivata grande difficoltà, di procedere alla esatta quantificazione del danno, non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore nella determinazione del ritardo o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza.
Testo massima n. 2
Il regime pattizio della previsione degli interessi di mora ne impone l'applicazione a tutte le ipotesi di ritardato adempimento, quand'anche derivante dalla invalidazione ope legis di una clausola originaria che escludeva l'inadempimento stesso (nella specie: clausola derogatoria del precetto sul prezzo chiuso in tema di appalti pubblici), non consentendo la generale previsione di tali interessi di distinguere tra inadempimento originario e inadempimento derivato (dalla declaratoria di nullità, ex tunc in seguito dichiarata) e tampoco autorizzando a riservarne l'applicazione alla sola prima ipotesi.