14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8721 del 4 aprile 2017
Posted at 16:31h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nell’ambito della valutazione equitativa del danno, anche con riferimento ai crediti relativi a rapporti di lavoro [ ai quali si applica l’art. 429, comma 3, c.p.c. ], è consentito al giudice inglobare in un’unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all’art. 1226 c.c., senza necessità di specificare i singoli elementi della liquidazione.
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