14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 957 del 26 gennaio 1995
Testo massima n. 1
Deve ritenersi valida la notificazione che sia stata chiesta da difensore, munito di procura, abilitato all’esercizio dell’attività procuratoria nell’ambito del distretto della corte d’appello ove ha sede l’autorità giudiziaria adita e non nel distretto in cui opera l’ufficiale giudiziario incaricato della notificazione, considerato che l’istanza di notificazione è valida quando sia riferibile alla parte — che può provvedervi anche personalmente — nel cui interesse la notificazione è destinata ad essere eseguita.
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Testo massima n. 2
Il giudice di merito ha la facoltà di liquidare il danno in via equitativa, anche d’ufficio, quando sia mancata la prova del dedotto ammontare dello stesso, per l’impossibilità per la parte di fornire sufficienti elementi, ovvero quando gli elementi di prova forniti non siano riconosciuti di sicura efficacia, stante la difficoltà di una precisa quantificazione.
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