14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3794 del 15 febbraio 2008
Testo massima n. 1
Il pegno di un libretto di deposito bancario al portatore, costituito a favore della banca depositaria che lo ha emesso, si configura come pegno irregolare soltanto allorché sia conferita espressamente alla banca la facoltà di disporre del relativo diritto; l’attribuzione di tale facoltà, peraltro, non fa venir meno la finalità di garanzia del pegno, almeno nella fase della costituzione, verificandosi la funzione solutoria soltanto nella successiva fase di escussione della garanzia, sia pure attraverso un meccanismo semplificato di «autosoddisfazione» che sottrae il creditore alla necessità di procedere in via esecutiva salvo l’obbligo di restituire l’eccedenza.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
In materia di pegno irregolare di denaro, la circostanza che il creditore, avendo acquisito la disponibilità del denaro, si trovi a godere degli interessi, fa sì che il ricavato debba essere imputato a deconto prima delle spese, poi degli interessi e poi del capitale dovuti dal debitore [ come si argomenta dall’art. 2791 c.c. ], ma non sospende automaticamente il corso degli interessi sul debito garantito, il cui tasso, peraltro, non necessariamente corrisponde a quello degli interessi che maturano sulle somme date in pegno.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]