14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2910 del 13 marzo 1995
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in Massimario
Testo massima n. 1
Nell’ambito della valutazione equitativa del danno, è consentito al giudice inglobare in un’unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all’art. 1226 c.c., senza necessità di specificare i singoli elementi della liquidazione.
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