14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 34975 del 18 agosto 2016
Testo massima n. 1
In tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante, purchè l’agente assuma la gestione del rischio mediante un comportamento concludente consistente nella effettiva presa in carico del bene protetto. [ Fattispecie in tema di incidente aereo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la responsabilità dell’imputato, a titolo di omicidio colposo, per aver consentito alla persona offesa – con la quale egli era salito a bordo di un deltaplano biposto, artigianalmente costruito, di cui erano comproprietari – di assumere il comando del velivolo, non potendosi ravvisare in capo allo stesso una posizione di garanzia rispetto all’altro occupante, nei confronti del quale egli, pur essendo più esperto, si trovava in una posizione sostanzialmente paritetica, non essendo istruttore di volo né proprietario esclusivo del mezzo ed essendosi, di contro, la vittima volontariamente auto esposta al pericolo, ponendosi alla guida in assenza di doppi comandi ].
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