14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12247 del 25 maggio 2007
Testo massima n. 1
Ai fini della valutazione equitativa del danno biologico, le tabelle nazionali medico legali orientative ed attuariali vanno applicate non già automaticamente, bensì con apprezzamento anche delle condizioni personalizzanti [ cosiddette condizioni soggettive ].
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Testo massima n. 2
Il danno patrimoniale da lucro cessante, per un soggetto privo di reddito al quale siano residuati postumi permanenti in conseguenza di un fatto illecito altrui, configura un danno futuro, da valutare con criteri probabilistici, in via presuntiva, e con equo apprezzamento del caso concreto.
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