Cass. civ. n. 13066 del 14 luglio 2004

Testo massima n. 1


In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del danno morale del danneggiato conseguente all'illecito sfugge necessariamente ad una precisa valutazione analitica, e resta affidata al criterio equitativo, non sindacabile in sede di legittimità ove il giudice del merito dia del medesimo conto, la valutazione risulti congruente al caso, e la concreta determinazione dell'ammontare del danno non sia, per difetto o per eccesso, palesemente sproporzionata.