14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 17977 del 24 agosto 2007
Testo massima n. 1
In caso di morte di una casalinga verificatasi in conseguenza dell’altrui fatto dannoso, i congiunti conviventi hanno diritto al risarcimento del danno, quantificabile in via equitativa, subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura ed all’assistenza da essa presumibilmente fornite, essendo queste prestazioni, benché non produttive di reddito, valutabili economicamente, ciò anche nell’ipotesi in cui la stessa fosse solita avvalersi di collaboratori domestici, perché comunque i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità e responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d’opera dipendente.
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Testo massima n. 2
In materia di responsabilità extracontrattuale, nel caso in cui è chiesto in citazione il risarcimento del danno morale per la perdita di un congiunto per un importo determinato, è ammissibile, all’udienza di precisazione delle conclusioni, la quantificazione della medesima voce di danno in un importo maggiore, dovendo ritenersi che la prima richiesta faccia riferimento ai valori monetari all’epoca del sinistro mentre la seconda [ successiva di quattro anni alla citazione, nella fattispecie esaminata ] faccia riferimento alla data più vicina a quella decisione, e tenuto conto che le variazioni puramente quantitative del petitum non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio né menomazione del diritto di difesa dell’altra parte, ove non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi temi di indagine.
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