14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1885 del 11 febbraio 2002
Testo massima n. 1
In tema di assicurazione della responsabilità civile, l’obbligazione dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato da quanto il danneggiato richiede a titolo di risarcimento del danno comporta che, ove l’assicuratore non abbia fatto seguire, alla richiesta della controparte, l’offerta di una somma adeguata ed abbia preferito, nel suo interesse, attendere l’esito giudiziale della resistenza che lo stesso assicurato oppone alla pretesa del danneggiato, di ciò non potrà che sopportare le conseguenze, nel senso che dovrà tenere indenne l’assicurato da tutto quanto quest’ultimo sarà tenuto a corrispondere, a titolo di risarcimento, per effetto della liquidazione finale all’esito del giudizio [ nella specie, interessi e rivalutazione monetaria sull’originaria misura del danno ].
Articoli correlati
Testo massima n. 2
In tema di liquidazione del danno, allorché, non essendo contestata la sussistenza di quest’ultimo ed essendo incerta soltanto la sua entità, per il relativo accertamento la disposta consulenza tecnica venga – nella valutazione discrezionale del giudice di merito – ritenuta inattendibile ed allo scopo inidonea, ben può farsi ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., atteso che in tal caso, non essendo il giudice tenuto a fare proprie le conclusioni della consulenza tecnica, sussiste la situazione di impossibilità – o di estrema difficoltà – di una precisa prova sull’ammontare del danno, prevista dalla norma come presupposto della valutazione equitativa, la quale, peraltro, richiede la indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale si è pervenuti alla sua adozione.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]