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Art. 1917 — Assicurazione della responsabilità civile

Art. 1917 — Assicurazione della responsabilità civile

Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi [ 1900 ].

L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del Quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse [ 1932 ].

L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore [ 1932 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 15752/2018

Nell’assicurazione della responsabilità civile, l’obbligazione dell’assicuratore ex art. 1917 c.c. costituisce debito di valuta e non di valore, il quale sorge quando sia divenuto liquido ed esigibile il debito dell’assicurato nei confronti del danneggiato; tuttavia l’assicurato, che a causa del ritardo nella liquidazione del danno debba pagare al terzo danneggiato una somma maggiore di quella che avrebbe corrisposto all’epoca del sinistro, va indennizzato del pregiudizio derivante dalla svalutazione monetaria, causato dal ritardo nella liquidazione, anche oltre i limiti del massimale. È però necessario, a tale fine, che l’assicurato ne faccia esplicita tempestiva richiesta, non potendo la relativa domanda ritenersi implicita nella chiamata in causa dell’assicuratore da parte dell’assicurato stesso nel corso del giudizio instaurato dal terzo danneggiato, né potendo tale domanda essere proposta per la prima volta in appello.

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Cass. civ. n. 9666/2018

In tema di inadempimento dell’assicuratore della responsabilità civile, all’obbligo di tenere indenne il proprio assicurato dalle pretese del terzo (c.d. “mala gestio” propria), non sussiste alcuna conseguenza pregiudizievole qualora il massimale resti capiente nonostante il ritardato adempimento; se, invece, il massimale è divenuto incapiente al momento del pagamento, l’assicurato può pretendere dall’assicuratore una copertura integrale, senza riguardo alcuno al limite del massimale; tuttavia, allorché il credito del danneggiato già al momento del sinistro risultava eccedere il massimale, il danno da “mala gestio” deve essere liquidato, attraverso la corresponsione di una somma pari agli interessi legali sul massimale, salva la prova di un pregiudizio maggiore ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c.

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Cass. civ. n. 25091/2017

Affinché possa configurarsi una responsabilità che superi i limiti del massimale per “mala gestio” dell’assicuratore della responsabilità civile non è necessario che questi ometta il pagamento dell’indennizzo quando il debito dell’assicurato verso il terzo danneggiato sia stato accertato e quantificato con sentenza passata in giudicato ovvero per effetto di accordo negoziale ma è sufficiente che vi sia stato l’omesso pagamento nonostante la responsabilità dell’assicurato e l’ammontare del danno fossero determinabili dall’assicuratore alla stregua dell’ordinaria diligenza e del principio di buona fede.

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Cass. civ. n. 22054/2017

Nell’assicurazione della responsabilità civile, sulle somme dovute dall’assicuratore all’assicurato in adempimento dell’obbligo di manlevarlo ai sensi dell’art. 1917 c.c. vanno corrisposti, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale di manleva, gli interessi, ancorché esorbitanti i limiti del massimale, valendo la domanda giudiziale a costituire in mora l’assicuratore.

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Cass. civ. n. 20070/2017

L’assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti, cioè, a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa natura importa necessariamente l’estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto la clausola della polizza stipulata da un condominio, la quale preveda la copertura dei danni “involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale”, senza contenere alcuna limitazione con riguardo a determinati gradi di colpa, fa ritenere operante la garanzia anche in ipotesi di comportamento gravemente colposo dell’assicurato, con la sola eccezione delle condotte dolose.

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Cass. civ. n. 9140/2016

Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l’operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (cd. clausola “claims made” mista o impura), non è vessatoria, ma, in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero – ove applicabile la disciplina del d.lgs. n. 206 del 2005 – per il fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali; la relativa valutazione va effettuata dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità quando congruamente motivata.

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Cass. civ. n. 3173/2016

In tema di assicurazione per responsabilità civile, il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione, che può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell’obbligo dell’assicuratore, sicché grava su quest’ultimo l’onere di provare l’esistenza e la misura del massimale, dovendosi altrimenti accogliere la domanda di garanzia proposta dall’assicurato a prescindere da qualsiasi limite di massimale.

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Cass. civ. n. 667/2016

L’obbligazione dell’assicuratore della responsabilità civile di tenere indenne l’assicurato delle spese erogate per resistere all’azione del danneggiato, ai sensi dell’art. 1917, comma 3, c.c., ha natura accessoria rispetto all’obbligazione principale e trova limite nel perseguimento di un risultato utile per entrambe le parti, interessate nel respingere la detta azione. Ne consegue che l’assicuratore è obbligato al rimborso delle spese del procedimento penale promosso nei confronti dell’assicurato solo quando intrapreso a seguito di denuncia o querela del terzo danneggiato o nel quale questi si sia costituito parte civile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto rimborsabili le spese sostenute dalla società assicurata per le difese dei propri amministratori e sindaci, indagati in un procedimento penale non attivato su istanza di parte e conclusosi con archiviazione).

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Cass. civ. n. 5791/2014

Ai fini della validità del contratto di assicurazione della responsabilità civile, non è consentita l’assicurazione di un rischio i cui presupposti causali si siano già verificati al momento della stipula, dovendo essere futuro rispetto a tale momento non il prodursi del danno, quanto l’avversarsi della causa di esso, senza che rilevi che il concreto pregiudizio patrimoniale si sia poi verificato dopo la conclusione del contratto, in quanto conseguenza inevitabile di fatti già avvenuti in precedenza. (In applicazione di tale principio, la S.C ha cassato la sentenza di merito la quale, in ipotesi di assicurazione della responsabilità professionale di un avvocato, aveva escluso l’obbligo indennitario dell’assicuratore, essendo accaduto durante il tempo dell’assicurazione, agli effetti dell’art. 1917 cod. civ., il fatto della proposizione di un appello tardivo, ma non anche il deposito della sentenza che ne dichiarava l’intempestività).

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Cass. civ. n. 3622/2014

Nei contratti di assicurazione della responsabilità civile l’estensione della copertura alle responsabilità dell’assicurato scaturenti da fatti commessi prima della stipula del contratto (cosiddetta clausola “claims made”) non fa venire meno l’alea e, con essa, la validità del contratto, se al momento della stuipula le parti (e, in specie, l’assicurato) ignoravano l’esistenza di questi fatti, potendosi, in caso contrario, opporre la responsabilità del contraente ex artt. 1892 e 1893 cod. civ. per le dichiarazioni inesatte o reticenti.

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Cass. civ. n. 4799/2013

L’assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti, cioè, a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa natura importa necessariamente l’estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto la clausola della polizza stipulata da un condominio, la quale preveda la copertura dei danni “involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale”, senza contenere alcuna limitazione con riguardo a determinati gradi di colpa, fa ritenere operante la garanzia anche in ipotesi di comportamento gravemente colposo dell’assicurato (nella specie, per il difetto di manutenzione di una tubazione idrica condominiale), con la sola eccezione delle condotte dolose.

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Cass. civ. n. 3638/2013

La norma di cui all’art. 1917, terzo comma, c.c., non riguarda il regime e la misura delle spese giudiziali relative alla controversia tra assicuratore ed assicurato circa la fondatezza dell’azione di garanzia, che vanno liquidate nell’intero secondo il principio della soccombenza, ma soltanto le spese direttamente sostenute dall’assicurato per resistere alla pretesa del terzo, ovvero quelle che l’assicuratore assume direttamente da sè quale gestore della lite.

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Cass. civ. n. 17315/2012

L’obbligo dell’assicuratore della responsabilità civile di tenere indenne l’assicurato delle spese erogate per resistere all’azione del danneggiato (nei limiti fissati dall’art. 1917, terzo comma c.c.) trova limite nel perseguimento di un risultato utile per entrambe le parti, interessate nel respingerla. Ne consegue che l’assicuratore non è obbligato al rimborso delle spese del procedimento penale, svoltosi nei confronti dell’assicurato, ma senza costituzione di parte civile del danneggiato e definito con declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela.

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Cass. civ. n. 8686/2012

In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l’assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l’obbligo indennitario dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell’assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma si estende potenzialmente a tutto quanto l’assicurato deve pagare al terzo danneggiato nei limiti del massimale, atteso che una diversa interpretazione contrasterebbe con il tenore letterale dell’art. 1917 c.c. e priverebbe di concreta tutela l’assicurato rispetto alla quota di responsabilità posta a carico del condebitore solidale, nel caso in cui quest’ultimo sia insolvibile o di difficile solvibilità.

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Cass. civ. n. 8885/2010

Nell’assicurazione della responsabilità civile, l’obbligazione dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo all’assicurato è autonoma e distinta dall’obbligazione risarcitoria dell’assicurato verso il danneggiato, e ciò anche nell’eventualità in cui l’indennità venga pagata – materialmente – direttamente al terzo ai sensi dell’art. 1917, comma secondo, c.c.. Da ciò consegue che, non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l’assicuratore ed il terzo, quest’ultimo, in mancanza di una normativa specifica come quella della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata – che, in controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno a seguito di infortunio sul lavoro proposta dal lavoratore nei confronti della società datrice di lavoro e della compagnia assicuratrice di quest’ultima, aveva negato la legittimazione passiva della società di assicurazioni – ed ha, conseguentemente, escluso l’interesse della società assicuratrice a proporre ricorso incidentale per cassazione, per essere la pronuncia impugnata ad essa favorevole).

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Cass. civ. n. 28834/2008

In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno (facoltà prevista con disciplina speciale dalla legge n. 990 del 1969 e, quindi, non applicabile al di fuori della fattispecie di cui alla citata legge), atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l’assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all’assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l’assicurato chieda all’assicuratore di pagare direttamente l’indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria. Pertanto, qualora la sentenza di primo grado abbia ammesso al passivo fallimentare il credito del lavoratore al risarcimento del danno da infortunio sul lavoro dichiarando l’assicuratore, chiamato in garanzia, tenuto a manlevare la procedura, senza condannarlo a pagare direttamente il danneggiato, questi, non avendo appellato la statuizione consequenziale all’accoglimento della domanda di garanzia nella parte in cui non dispone il pagamento diretto in suo favore, non è legittimato a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello che, decidendo sul solo rapporto tra danneggiante ed assicuratore, abbia respinto la domanda di manleva, poiché tale decisione spiega i suoi effetti solo tra le parti del contratto di assicurazione, sì che egli non ha interesse al suo riesame.

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Cass. civ. n. 11908/2008

Affinché possa configurarsi una responsabilità che superi i limiti del massimale per mala gestio dell’assicuratore della responsabilità civile non è necessario che questi ometta il pagamento dell’indennizzo nonostante il debito dell’assicurato verso il terzo danneggiato sia stato accertato e quantificato con sentenza passata in giudicato ovvero per effetto di accordo negoziale, ma è sufficiente che vi sia stata la suddetta omissione nonostante la responsabilità dell’assicurato e l’ammontare del danno fossero determinabili dall’assicuratore alla stregua dell’ordinaria diligenza e del principio di buona fede.

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Cass. civ. n. 24747/2007

In tema di accertamento della mala gestio il giudizio sul comportamento dell’assicuratore della responsabilità civile, fondato sul parametro della diligenza media nella gestione della lite, deve essere eseguito mediante una valutazione ex ante con riferimento alla situazione preesistente ed alla probabilità dell’esito del giudizo e non ex post sulla base della sua effettiva conclusione.

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Cass. civ. n. 9516/2007

Nell’assicurazione per la responsabilità civile, l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero nell’ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dalla legge n. 990 del 1969, e nell’ipotesi disciplinata dalla legge n. 968 del 1977 in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l’assicuratore è obbligato solo nei confronti dell’assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l’assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell’assicuratore, e non anche il terzo, nei confronti del quale l’assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale né a titolo di responsabilità aquiliana.

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Cass. civ. n. 9225/2007

In tema di assicurazione della responsabilità civile verso terzi, la legittimazione passiva dell’assicuratore del responsabile del danno può scaturire soltanto nel caso in cui quest’ultimo chieda di essere garantito evocando in giudizio il garante; pertanto, poiché non sussiste, salvo deroghe espressamente previste dalla legge, azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore, nel giudizio erroneamente instaurato contro quest’ultimo il giudice non deve procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti del danneggiante.

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Cass. civ. n. 5444/2006

Per individuare, alla stregua dell’art. 1917 c.c., il «fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione», riguardo al quale una polizza assicurativa copra la responsabilità civile dell’assicurato verso il terzo è indispensabile considerare il tenore della relativa clausola identificativa di detto fatto, onde comprendere che cosa le parti abbiano inteso ricondurre sotto la copertura assicurativa ed in particolare se abbiano inteso il fatto idoneo a determinare la responsabilità civile verso il terzo, ove imputabile a condotta umana, come comprensivo solo delle condotte causative di danno a terzi poste in essere sotto la vigenza della polizza ovvero lo abbiano inteso come comprensivo anche delle conseguenze dannose di condotte tenute prima della vigenza della polizza.

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Cass. civ. n. 24809/2005

In tema di assicurazione per la responsabilità civile, l’assicuratore può pagare l’indennità direttamente al danneggiato, purché ne dia preventivo avviso all’assicurato, al quale non è dato impedire il pagamento, trattandosi di facoltà che deriva direttamente dalla legge; tale facoltà si trasforma in obbligo qualora sia l’assicurato a chiedere all’assicuratore di pagare al danneggiato; in entrambi i casi, l’assicuratore può pretendere dal danneggiato la restituzione della somma pagata, se risulti successivamente che essa non è dovuta, come nel caso in cui la somma sia pagata sulla base di sentenza che venga riformata con rigetto della domanda risarcitoria. Se invece l’assicuratore paghi direttamente al danneggiato senza darne preventivo avviso all’assicurato e senza esserne preventivamente richiesto dallo stesso, può ugualmente esperire l’azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. ma non nei confronti del danneggiato, bensì esclusivamente nei confronti del proprio assicurato, in quanto il pagamento viene effettuato per suo conto e in sua sostituzione. 

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Cass. civ. n. 19321/2004

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, sul danneggiato che chiede la corresponsione del risarcimento oltre il limite del massimale – limitatamente a interessi e rivalutazione, con decorrenza dalla data di costituzione in mora dell’assicuratore, coincidente con la scadenza dello spatium deliberandi di cui all’art. 22 della legge n. 990 del 1969 – incombe esclusivamente l’onere di dedurre il ritardo della società assicuratrice nella liquidazione del danno, gravando quindi su quest’ultima l’onere di eccepire e provare la non imputabilità del ritardo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso la responsabilità per mala gestio nonostante la società assicuratrice si fosse limitata ad una generica contestazione della responsabilità del conducente, senza peraltro considerare che due dei tre attori erano terzi trasportati e, perciò, aventi diritto al risarcimento integrale, a prescindere dalla graduazione delle colpe tra i responsabili, tenuto conto del vincolo di solidarietà passiva gravante sui conducenti).

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Cass. civ. n. 11597/2004

La responsabilità dell’assicuratore della responsabilità civile per violazione del principio di buona fede (
mala gestio) è configurabile quando l’assicuratore si limiti a non negare l’operatività della garanzia e ad adeguare la propria condotta processuale alle difese svolte dal proprio assicurato, dovendo invece, una volta posto a conoscenza del «fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione» attivarsi nei confronti del proprio assicurato, sia dimostrando la propria seria disponibilità a prestare la garanzia dovuta, sia avvertendo l’assicurato del rischio di dover rispondere in via esclusiva dei maggiori oneri conseguenti al ritardo nella definizione della vertenza. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità oltre il massimale di un assicuratore, limitandosi ad esaminare la condotta processuale di questi e dell’assicurato e omettendo di  indagare sui rapporti extraprocessuali tra essi intercorsi).

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Cass. civ. n. 10968/2004

L’assicuratore che sia convenuto in giudizio per il pagamento dell’indennità che contesta di dover corrispondere all’assicurato, può, a sua volta, condizionatamente all’accertamento del suo obbligo, agire nei confronti del soggetto che ritiene autore e responsabile del danno, anche chiamandolo in causa nel medesimo processo.

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Cass. civ. n. 10036/2004

Nell’assicurazione della responsabilità civile, l’art. 1917 c.c. prevede che l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi deve pagare al terzo danneggiato in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, compresi gli interessi e la rivalutazione, entro e non oltre il limite stabilito nel contratto stesso. Il superamento di tale limite è consentito ove l’assicuratore gestisca il rapporto assicurativo in violazione del principio di buona fede.

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Cass. civ. n. 5242/2004

In tema di assicurazione della responsabilità civile, le spese giudiziali al cui pagamento l’assicurato venga condannato in favore del danneggiato vittorioso costituiscono un accessorio dell’obbligazione risarcitoria e, ai sensi dell’art. 1917 c.c., gravano sull’assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza; mentre le spese sopportate dall’assicuratore per resistere alla domanda del danneggiato sono, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, a carico dell’assicuratore nei limiti del Quarto della somma assicurata, e, quindi, anche oltre il limite del suddetto massimale.

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Cass. civ. n. 19555/2003

In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, l’obbligazione risarcitoria gravante sul danneggiante (che dà luogo ad un debito di valore) va distinta da quella, gravante sull’assicuratore, che ha per oggetto l’indennizzo derivante dal contratto assicurativo e che pertanto ha natura pecuniaria anche quando è adempiuto direttamente nei confronti del danneggiato; tuttavia, il quantum di quest’ultimo, almeno sino al limite del massimale di polizza, va commisurato al debito di valore che grava sul danneggiante assicurato; con la conseguenza che, se tra le componenti del danno dovute al danneggiato dall’assicurato vi è il ritardo nel pagamento, liquidato con la tecnica degli interessi, vi è tenuto l’assicuratore, sino al limite del massimale di polizza, non in quanto interessi gravanti su un suo debito, ma quali componenti dell’indennizzo che egli dovrebbe versare al suo assicurato e che, per effetto dell’azione diretta, paga direttamente al danneggiato.

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Cass. civ. n. 18656/2003

L’assicuratore per la responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore che voglia contenere l’obbligazione di risarcimento nei limiti del massimale di polizza ha l’onere di indicare quali siano detti limiti e fornire la prova di ciò a mezzo della relativa polizza.

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Cass. civ. n. 6799/2003

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l’obbligazione diretta dell’assicuratore (o dell’impresa designata alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada) nei confronti del danneggiato trova un limite nel massimale di polizza (contrattuale o di legge), massimale superabile, peraltro, limitatamente alla rivalutazione ed agli interessi, tutte le volte in cui l’assicuratore colpevolmente adotti un comportamento ingiustificatamente dilatorio, poiché, in tal caso, il fatto costitutivo della pretesa del danneggiato alla corresponsione di una somma superiore al massimale stesso è rappresentato (per la parte ad esso eccedente) non già dal fatto illecito del responsabile del sinistro, bensì da quello dell’assicuratore stesso. Detta obbligazione risarcitoria, che nasce a carico dell’assicuratore per effetto dell’inadempimento, in assenza di valida giustificazione, di quella indennitaria (scaturente dal contratto assicurativo) a seguito della richiesta del danneggiato a norma dell’art. 22 della legge n. 990 del 1969, che costituisce atto di costituzione in mora, è regolata dal disposto dell’art. 1224 c.c., alla stregua del quale sono dovuti unicamente gli interessi legali dal giorno della costituzione in mora, mentre il maggior danno è dovuto, per la parte eccedente il danno coperto da detti interessi, solo se sia stata formulata una specifica domanda e se, inoltre, sia stato adeguatamente provato.

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Cass. civ. n. 198/2003

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l’assicurato può proporre verso l’assicuratore due distinte domande: la domanda di garanzia, che si fonda sul rapporto assicurativo, e la domanda volta a far valere la responsabilità dell’assicuratore per mala gestio, ovvero per l’ingiustificato ritardo o la colpevole inerzia dell’assicuratore nell’adempimento della propria prestazione nei confronti del danneggiato. La domanda volta a far valere la mala gestio non può di regola ritenersi compresa nella domanda di garanzia (a meno che quest’ultima non contenga almeno la deduzione degli elementi di fatto inerenti all’altra domanda); ne consegue che, proposta nel giudizio di primo grado la sola domanda di garanzia, la domanda di mala gestio, proposta per la prima volta in appello, deve essere, anche d’ufficio, dichiarata inammissibile.

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Cass. civ. n. 17831/2002

In tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., la responsabilità ultramassimale dell’assicuratore per mala gestio — e cioè per colpevole ritardo nella corresponsione dell’indennità o comunque nel mettere a disposizione il massimale di polizza — è configurabile solamente nei confronti dell’assicurato, mentre, nei riguardi del danneggiato, in caso di esercizio di azione diretta ex art. 18 legge n. 990 del 1969, a carico dell’assicuratore è viceversa configurabile l’eventuale ritardo ingiustificato nell’adempimento della sua obbligazione in favore del terzo danneggiato che ha promosso tale azione, con pagamento degli interessi legali e dell’eventuale maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c. In tal caso, tuttavia, gli interessi e l’eventuale maggior danno non vanno rapportati alle somme liquidate come danno originario, ma al massimale di polizza, atteso che, entro detto ammontare, l’obbligo dell’assicuratore deriva dall’art. 1917 c.c., onde il colpevole ritardo nel versamento dell’indennizzo può assumere rilievo autonomo ex art. 1224 c.c. solo se la somma spettante in via definitiva al danneggiato superi il massimale stesso. La condanna dell’assicuratore ai sensi dell’art. 1224 citato non determina in ogni caso per i danneggiati un credito aggiuntivo rispetto a quello derivante dalla condanna pronunciata contro il danneggiante (che non incontra il limite del massimale), atteso che quando, come nella specie, il danno originario sia inferiore al massimale di polizza, il superamento del massimale può aversi soltanto per rivalutazione e interessi, ossia per gli stessi fatti sui quali è fondata la responsabilità dell’assicuratore ex art. 1224 cit., onde i danneggiati non possono cumulare gli effetti dell’inadempimento dell’obbligazione (di valore) a carico del danneggiante con gli effetti dell’obbligazione (di valuta) a carico dell’assicuratore, dovendo perciò ritenersi che il credito dei danneggiati resti unitario nei confronti di danneggiante e assicuratore che sono obbligati in solido fino alla concorrenza dei loro debiti.

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Cass. civ. n. 10418/2002

Nell’assicurazione della responsabilità civile, l’obbligazione dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo all’assicurato, è autonoma e distinta dall’obbligazione risarcitoria dell’assicurato verso il danneggiato, e ciò anche nell’eventualità in cui l’indennità venga pagata — materialmente — direttamente al terzo ai sensi dell’art. 1917, comma secondo c.c. Da ciò consegue che, non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l’assicuratore ed il terzo, quest’ultimo, in mancanza di una normativa specifica come quella della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito che aveva negato la legittimazione ad agire del condomino danneggiato dalla rottura di una tubazione condominiale il quale aveva proposto azione diretta nei confronti della società assicuratrice della responsabilità civile del condominio.

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Cass. civ. n. 5024/2002

Non è configurabile una responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell’assicuratore per non avere provveduto ad informare l’assicurato in ordine ai rischi della sua attività e alle misure più opportune per eliminarli o ridurli, né è ipotizzabile una violazione dei criteri di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1366, 1374 e 1375 c.c., atteso che la loro operatività è subordinata a specifiche previsioni contrattuali e non può comunque determinare un ampliamento o una riduzione degli obblighi scaturenti dal contratto al punto da snaturarne la causa.

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Cass. civ. n. 1885/2002

In tema di assicurazione della responsabilità civile, l’obbligazione dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato da quanto il danneggiato richiede a titolo di risarcimento del danno comporta che, ove l’assicuratore non abbia fatto seguire, alla richiesta della controparte, l’offerta di una somma adeguata ed abbia preferito, nel suo interesse, attendere l’esito giudiziale della resistenza che lo stesso assicurato oppone alla pretesa del danneggiato, di ciò non potrà che sopportare le conseguenze, nel senso che dovrà tenere indenne l’assicurato da tutto quanto quest’ultimo sarà tenuto a corrispondere, a titolo di risarcimento, per effetto della liquidazione finale all’esito del giudizio (nella specie, interessi e rivalutazione monetaria sull’originaria misura del danno).

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Cass. civ. n. 1430/2002

Nel contratto di assicurazione, sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell’art. 1341 c.c. quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito. Attengono diversamente all’oggetto del contratto quelle clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito (principio affermato in tema di contratto di assicurazione infortuni, in un caso in cui i giudici di merito avevano ritenuto delimitativa dell’oggetto del contratto e non della responsabilità la clausola che faceva riferimento ad un diverso massimale per la liquidazione dell’infortunio in quei casi in cui il grado d’invalidità fosse inferiore a 5 per cento.

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Cass. civ. n. 7557/2001

La responsabilità dell’assicuratore della responsabilità civile è configurabile solo quando l’assicuratore ometta di pagare o di mettere a disposizione del danneggiato il massimale nonostante che i dati obiettivi conosciuti consentano di desumere l’esistenza della responsabilità dell’assicurato e la ragionevolezza delle pretese del danneggiato nei limiti del massimale di polizza. (Nella specie la Suprema Corte, ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la configurabilità della suddetta responsabilità nei confronti di una compagnia di assicurazione con la quale una società aveva sottoscritto una polizza per la copertura dei sinistri nei quali potevano incorrere i dipendenti della società stessa rilevando, fra l’altro, che nel caso di specie la società datrice di lavoro — con atteggiamento protrattosi anche in sede di legittimità — aveva sempre negato qualsiasi propria responsabilità per le lesioni subite da un dipendente in conseguenza dell’infortunio su lavoro di cui si trattava).

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Cass. civ. n. 6023/2001

Nel caso in cui l’assicuratore della responsabilità civile automobilistica ritardi colposamente il pagamento dell’indennizzo al danneggiato, il danno causato all’assicurato dal ritardo nell’adempimento va commisurato distinguendo tra incapienza e capienza del massimale nel momento in cui l’assicuratore avrebbe dovuto pagare senza provvedervi: nel primo caso, in cui la somma del risarcimento già superava il limite del massimale; nel secondo, invece, il danno è misurato dalla differenza tra quanto avrebbe potuto pagarsi allora e quanto l’assicurato è stato condannato a pagare per effetto del mancato versamento tempestivo dell’indennizzo al danneggiato.

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Cass. civ. n. 5076/2001

L’offerta di risarcimento del danno rivolta dall’assicuratore al terzo danneggiato — implicita nell’invito a definire transattivamente l’entità del danno medesimo — concreta una proposta di espromissione e, ove sia accettata, dà vita al relativo contratto, il quale non è soggetto ad onere di forma (in relazione alla sua naturale volontarietà), sicché ne è possibile la conclusione tacita. L’accertamento circa l’avvenuta conclusione di un contratto di espromissione è tipico giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ove sia frutto di indagine condotta senza violazione dei canoni ermeneutici ed immune da vizi logico-giuridici.

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Cass. civ. n. 15684/2000

In tema di responsabilità dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato per mala gestio, fondata sul contratto assicurativo e soggetta alla disciplina ordinaria dettata dal codice civile, l’assicuratore è tenuto a rispettare nell’adempimento della propria obbligazione le norme che regolano l’adempimento delle obbligazioni, compresi gli artt. 1175 e 1375 c.c., con la conseguenza che in caso di ritardo è esposto al risarcimento del danno secondo quanto previsto dall’art. 1224 c.c.; a tal fine l’accertamento del modo e del tempo in cui l’assicuratore è tenuto ad eseguire la propria obbligazione e della sua mora va compiuto in base alle clausole del contratto che individuano il rischio assicurato e regolano la richiesta di pagamento dell’indennità, nonché alla normativa ex art. 1917 c.c., che la disciplina, e non con riguardo ai dettami della legge n. 990 del 1969, relativa all’assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti.

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Cass. civ. n. 10944/2000

La cattiva gestione della lite da parte dell’assicuratore (comportante l’obbligo di rivalere l’assicurato anche oltre il massimale di polizza) non è configurabile quando questi eserciti in giudizio il diritto di difendersi da pretese eccessive del danneggiato (come tali valutabili dal giudice con prognosi postuma) proponendo eccezioni processuali poi riconosciute fondate e affermando la parziale risarcibilità del danno per concorso di colpa del danneggiato, essendo essa configurabile soltanto quanto l’assicuratore resista in giudizio in maniera pretestuosa, assumendo un comportamento dilatorio e proponendo eccezioni inconsistenti o impugnazioni temerarie.

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Cass. civ. n. 10696/1999

In tema di assicurazione della responsabilità civile, è configurabile la responsabilità dell’assicuratore per mala gestio quando egli rifiuti ingiustificatamente di addivenire ad una transazione ragionevole e vantaggiosa proposta dal danneggiato, rifiuto configurabile sia nell’ipotesi di mancanza di una tempestiva risposta alla suddetta proposta, sia nell’ipotesi di risposta negativa fondata su di un motivo non apprezzabile, da valutarsi fino al limite della colpa lieve; la ragionevolezza e vantaggiosità della transazione offerta il cui rifiuto fonda la responsabilità per mala gestio, vanno apprezzate con riferimento agli elementi valutabili al momento in cui la transazione si sarebbe dovuta concludere, perciò ex ante e non ex post, sulla base dell’esito finale del giudizio, trattandosi pur sempre di una responsabilità fondata sulla colpa dell’assicuratore.

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Cass. civ. n. 103/1999

L’assicurazione della responsabilità civile rientra tra le assicurazioni del patrimonio. Ne consegue che, in caso di sinistro, l’obbligo dell’assicuratore di pagare l’indennizzo sussiste soltanto nei confronti dell’assicurato, e non nei confronti del terzo danneggiato (salve le eccezioni previste dalla legge: ad esempio, ex art. 18 della L. n. 990/1969); mentre un rapporto diretto tra assicuratore e danneggiato può avere ad oggetto non l’obbligazione di garanzia, ma soltanto l’esecuzione dell’obbligazione, e può sussistere o quando l’assicuratore assuma l’iniziativa di adempiere direttamente nelle mani del danneggiato, oppure quando l’assicurato richieda all’assicuratore il pagamento diretto al danneggiato, ai sensi dell’art. 1417, terzo comma, c.c. Ne consegue che la mera chiamata in causa dell’assicuratore, compiuta dall’assicurato per essere tenuto indenne dalla pretesa del danneggiato, non. esclude l’obbligo risarcitorio dell’assicurato nei confronti del terzo danneggiato. 

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Cass. civ. n. 12190/1998

Qualora le parti del contratto abbiano espressamente subordinato l’operatività della garanzia assicurativa all’adozione, da parte dell’assicurato, di determinate misure di sicurezza, il giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare l’evento dannoso, e quindi — ove l’evento si sia verificato indipendentemente da tale inosservanza — non può giungere alla conclusione per cui, pur a fronte della loro inosservanza, l’assicuratore debba comunque corrispondere l’indennizzo. Dette clausole, infatti, subordinando il diritto dell’assicurato all’indennizzo all’adozione di specifiche misure di difesa del bene protetto, non realizzano una limitazione di responsabilità dell’assicuratore, ma individuano e delimitano l’oggetto stesso del contratto ed il rischio dell’assicuratore stesso. L’adozione di tali misure si configura, più in particolare, come elemento costitutivo del diritto all’indennizzo, con la conseguenza per cui rappresenta onere dell’assicurato fornirne la prova.

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Cass. civ. n. 6340/1998

Il regime dell’assicurazione della responsabilità civile contenuto nell’art. 1917 c.c. — non modificato, per quanto attiene al rapporto tra assicurato e assicuratore, dall’art. 18 della legge sulla assicurazione della Rca 24 dicembre 1969, n. 990, che ha attribuito al danneggiato l’azione diretta contro l’assicuratore — regola da un lato (comma primo) la rifusione da parte dell’assicuratore di tutto quanto l’assicurato debba pagare al terzo danneggiato e quindi anche le spese che essendo state sostenute dal danneggiato vittorioso debbano essergli rimborsate dall’assicurato, dall’altro (comma terzo) il rimborso da parte dell’assicuratore, entro limiti prestabiliti, delle spese sostenute dall’assicurato per resistere all’azione del danneggiato. Trattandosi di obbligazioni oggettivamente distinte, l’adempimento di esse può essere domandato dall’assicurato sia congiuntamente con l’unica domanda giudiziale, sia disgiuntamente con due distinte domande, riferite ad oggetti diversi. Ciò comporta, altresì, che l’assicurato convenuto in giudizio dal danneggiato può chiamare in causa l’assicuratore (art. 1917 comma Quarto) chiedendone la condanna anche soltanto all’obbligazione principale, e riservarsi di chiedere in un successivo giudizio l’adempimento dell’obbligazione accessoria.

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Cass. civ. n. 2525/1998

Nell’assicurazione della responsabilità civile, sulle somme dovute dall’assicuratore all’assicurato in adempimento dell’obbligo di manlevarlo ai sensi dell’art. 1917 c.c. vanno corrisposti, a decorrere dalla costituzione in mora gli interessi, ancorché esorbitanti i limiti del massimale. Inoltre, qualora la somma dovuta al danneggiato sia superiore al limite del massimale, le spese giudiziali sostenute dall’assicurato per resistere all’azione del danneggiato si ripartiscono fra assicuratore e assicurato in proporzione al rispettivo interesse e sempre nei limiti di quanto effettivamente provato.

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Cass. civ. n. 2678/1996

L’assicurazione contro la responsabilità civile ex art. 1917 c.c. non può essere inquadrata i contratti a favore di terzo, poiché, per effetto della stipulazione, non sorge alcun rapporto giuridico diretto ed immediato tra il danneggiato e l’assicuratore, essendo l’obbligazione dell’assicuratore relativa al pagamento dell’indennizzo distinta ed autonoma rispetto all’obbligazione di risarcimento cui l’assicurato è tenuto nei coinfronti del danneggiato, con la conseguente insussistenza di azione diretta di quest’ultimo nei confronti dell’assicuratore (salva l’eccezione prevista dall’art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 in materia di responsabilità civile da circolazione stradale). 

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Cass. civ. n. 8732/1991

Con riguardo all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli (o natanti) a motore, la domanda proposta dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore per essere tenuto indenne da tutte le pretese del danneggiato, senza alcuna specificazione, deve essere intesa, in relazione al quantum, comprensiva della richiesta di riversare sul convenuto tutti gli effetti pregiudizievoli che al primo possono derivare non soltanto per il pagamento delle somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni nell’ambito del massimale di polizza, ma anche di quelle altre che, pur eccedendo tale limite, possono esservi aggiunte a titolo di interessi e di svalutazione monetaria, quando questi maggiori oneri derivino dall’ingiustificato e colpevole ritardo opposto dall’assicuratore alla liquidazione del danno.

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Cass. civ. n. 890/1991

L’assicuratore della responsabilità civile per la circolazione di veicoli a motore o natanti, convenuto dal danneggiato con l’azione diretta, non può essere condannato al pagamento degli interessi moratori e al risarcimento del danno da svalutazione monetaria con riguardo alle somme da lui offerte al danneggiato e da questi rifiutate perché ritenute inadeguate, stante la possibilità per il danneggiato di accettarle con riserva di imputarle alla liquidazione definitiva.

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Cass. civ. n. 2863/1990

Il contratto di assicurazione della responsabilità civile, che nelle condizioni generali preveda esser la garanzia limitata ai danni derivati da fatti accidentali, è correttamente interpretato nel senso che la garanzia assicurativa opera anche nella ipotesi di fatti colposi, giacché l’assicurazione della responsabilità civile non può riguardare i fatti meramente accidentali, cioè dovuti a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, ma, per la sua stessa denominazione, importa necessariamente che il fatto dannoso per il quale l’assicurazione è stipulata deve essere colposo, coprendo, con la sola eccezione dei fatti dolosi, ogni responsabilità, anche se dipendente da colpa grave o gravissima, e dovendosi escludere, in mancanza di espresse clausole delimitative del rischio, che alcune colpe siano escluse dalla garanzia assicurativa.

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Cass. civ. n. 620/1984

L’art. 32 c.p.c. — secondo il quale la domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo, anche se eccede la sua competenza per valore — pur essendo dettato in linea generale per le cause di garanzia propria, è tuttavia applicabile anche alla causa di garanzia (impropria) dell’assicurato verso l’assicuratore, consentendo espressamente l’art. 1917, ultimo comma, c.c. la chiamata in causa dell’assicuratore nello stesso processo instaurato contro l’assicurato.

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Cass. civ. n. 6071/1983

L’assicurazione per la responsabilità civile non può riguardare i fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, ma, per la sua stessa denominazione, importa necessariamente che il fatto dannoso, per il quale l’assicurazione è stipulata, deve essere colposo, coprendo, con la sola eccezione dei fatti dolosi, ogni rischio derivante da quella responsabilità, anche se dipendente da colpa grave o gravissima, e dovendosi escludere, in mancanza di espresse clausole delimitative del rischio, che alcune colpe siano escluse dalla garanzia assicurativa. (Nella specie, in presenza di un contratto di assicurazione perla responsabilità civile che faceva riferimento a danni «involontari», la Corte d’appello aveva ritenuto che l’assicurazione coprisse solo i danni determinati da causa accidentale, e che ne fossero in particolare esclusi quelli determinati da colpa cosciente dell’assicurato; la suprema Corte, alla stregua del principio di cui in massima, ha cassato la pronuncia impugnata rilevando che, attesa la natura del contratto ed in mancanza di ulteriori precisazioni e specificazioni, l’espressione usata nel contratto non poteva riferirsi ai fatti meramente accidentali, stando invece ad indicare semplicemente la condotta colposa dell’assicurato in contrapposizione ai fatti dolosi e preterintenzionali). 

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Cass. civ. n. 2979/1978

La norma dell’art 1917 c.c., che regola in via generale l’assicurazione della responsabilità civile, non permette di stabilire nei singoli casi la portata dell’esclusione del rischio pattuita in relazione a determinati terzi, trattandosi di un problema di interpretazione del contratto da risolversi attraverso la ricerca della volontà effettiva delle parti, da effettuare in base alle regole di ermeneutica sancite negli artt. 1362 e seguenti c.c. Per individuare la portata di una clausola di un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale escluda dalla copertura assicurativa la responsabilità per danni nei confronti di determinate persone, che le parti hanno convenuto di non considerare terzi (quali il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle, i parenti conviventi dell’assicurato), occorre stabilire se con quell’esclusione i contraenti abbiano inteso riferire i danni, conseguenti al sinistro; alla posizione soggettiva di tali persone ovvero rapportarli al sinistro come conseguenza di questo, indipendentemente dalla titolarità del diritto al risarcimento. Nel primo caso, poiché il rischio escluso riguarda la responsabilità per i soli danni riportati dalla persona nei cui diretti confronti si è verificato il sinistro, l’esclusione della copertura assicurativa deve ritenersi limitata a detti danni, propri di tale persona, senza poterla, perciò, estendere alle conseguenze dannose verificatesi nei confronti di soggetti diversi in dipendenza del fatto illecito commesso ai danni delle suddette persone. Nel secondo caso, invece, poiché il rischio escluso comprende obiettivamente tutti i danni che siano conseguenza di lesioni sofferte da persona convenzionalmente non considerata terzo, deve ritenersi che la esclusione riguardi la responsabilità per tali danni nei confronti di chiunque li abbia subiti, anche se persona diversa da quella suddetta. (La Corte suprema ha cassato per insufficiente motivazione la sentenza di appello la quale aveva ritenuto che, nel caso di morte di una delle persone indicate nella clausola di esclusione del rischio, la clausola stessa non potesse riguardare anche il coniuge e i figli della vittima, danneggiati per effetto del decesso del loro congiunto, in quanto non compresi nell’elencazione dei casi di esclusione e perché i terzi esclusi andrebbero individuati come soggetti del diritto e non come oggetto del fatto colposo dell’assicurato). 

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Cass. civ. n. 3876/1977

Qualora il convenuto con azione risarcitoria chiami in garanzia l’assicuratore della responsabilità civile, e, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1917 secondo comma c.c., chieda che paghi al danneggiato l’indennità dovuta, è legittima la pronuncia di condanna dell’assicuratore a quel pagamento direttamente in favore dell’attore, nonché al rimborso delle spese processuali, pur in difetto di istanze in tal senso da parte dell’attore medesimo.

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Cass. civ. n. 2221/1977

La difesa dell’assicurato — la quale è resa necessaria dal solo fatto dell’instaurazione di un giudizio da parte di chi, a torto o a ragione, assume di aver subito un danno — è svolta anche nell’interesse dell’assicuratore, inteso come interesse all’obiettivo e imparziale accertamento dell’esistenza dei presupposti del suo obbligo all’indennizzo, sicché lo stesso assicuratore non può essere esonerato dal sopportarla, nei limiti fissati dal terzo comma dell’art. 1917 c.c., anche nell’ipotesi in cui rimanga accertato che nessun danno debba essere risarcito al terzo che ha promosso l’azione di risarcimento contro l’assicurato. A tal fine non può ravvisarsi una preclusione nella disposizione che ripartisce il carico delle spese solo in relazione all’ipotesi che al danneggiato sia riconosciuto il diritto al risarcimento, poiché tale disciplina è stata posta dal legislatore unicamente in funzione dell’ulteriore distinzione tra risarcimento entro i limiti della somma assicurata e risarcimento esorbitante detti limiti, per differenziare la ripartizione delle spese nell’un caso e nell’altro.

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