Cass. civ. n. 3638 del 14 febbraio 2013

Testo massima n. 1


La norma di cui all'art. 1917, terzo comma, c.c., non riguarda il regime e la misura delle spese giudiziali relative alla controversia tra assicuratore ed assicurato circa la fondatezza dell'azione di garanzia, che vanno liquidate nell'intero secondo il principio della soccombenza, ma soltanto le spese direttamente sostenute dall'assicurato per resistere alla pretesa del terzo, ovvero quelle che l'assicuratore assume direttamente da sè quale gestore della lite.

Normativa correlata