Cass. civ. n. 3876 del 5 settembre 1977
Testo massima n. 1
Qualora il convenuto con azione risarcitoria chiami in garanzia l'assicuratore della responsabilità civile, e, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1917 secondo comma c.c., chieda che paghi al danneggiato l'indennità dovuta, è legittima la pronuncia di condanna dell'assicuratore a quel pagamento direttamente in favore dell'attore, nonché al rimborso delle spese processuali, pur in difetto di istanze in tal senso da parte dell'attore medesimo.