14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6023 del 24 aprile 2001
Testo massima n. 1
Nel caso in cui l’assicuratore della responsabilità civile automobilistica ritardi colposamente il pagamento dell’indennizzo al danneggiato, il danno causato all’assicurato dal ritardo nell’adempimento va commisurato distinguendo tra incapienza e capienza del massimale nel momento in cui l’assicuratore avrebbe dovuto pagare senza provvedervi: nel primo caso, in cui la somma del risarcimento già superava il limite del massimale; nel secondo, invece, il danno è misurato dalla differenza tra quanto avrebbe potuto pagarsi allora e quanto l’assicurato è stato condannato a pagare per effetto del mancato versamento tempestivo dell’indennizzo al danneggiato.
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Testo massima n. 2
L’individuazione del rapporto di causalità tra evento e l’ultimo fattore di una serie causale non esclude la rilevanza di quelli anteriori, che abbiano avuto come effetto di determinare la situazione su cui il successivo è venuto ad innestarsi, il limite alla configurazione del rapporto di causalità tra antecedente ed evento essendo rappresentato solo dalla idoneità della causa successiva ad essere valutata, per la sua eccezionalità rispetto al decorso causale innescato dal fattore remoto, come causa sufficiente ed unica del danno. [ Nell’enunciare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha riconosciuto immune da censure la valutazione, contenuta nella sentenza impugnata, di sussistenza del nesso di causalità tra l’evento epatite da trasfusioni e un incidente stradale nel quale le lesioni prodotte avevano richiesto di eseguire sull’infortunato un intervento chirurgico, nel quale si era fatto ricorso alle trasfusioni ].
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