14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 17831 del 13 dicembre 2002
Testo massima n. 1
In tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., la responsabilità ultramassimale dell’assicuratore per mala gestio — e cioè per colpevole ritardo nella corresponsione dell’indennità o comunque nel mettere a disposizione il massimale di polizza — è configurabile solamente nei confronti dell’assicurato, mentre, nei riguardi del danneggiato, in caso di esercizio di azione diretta ex art. 18 legge n. 990 del 1969, a carico dell’assicuratore è viceversa configurabile l’eventuale ritardo ingiustificato nell’adempimento della sua obbligazione in favore del terzo danneggiato che ha promosso tale azione, con pagamento degli interessi legali e dell’eventuale maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c. In tal caso, tuttavia, gli interessi e l’eventuale maggior danno non vanno rapportati alle somme liquidate come danno originario, ma al massimale di polizza, atteso che, entro detto ammontare, l’obbligo dell’assicuratore deriva dall’art. 1917 c.c., onde il colpevole ritardo nel versamento dell’indennizzo può assumere rilievo autonomo ex art. 1224 c.c. solo se la somma spettante in via definitiva al danneggiato superi il massimale stesso. La condanna dell’assicuratore ai sensi dell’art. 1224 citato non determina in ogni caso per i danneggiati un credito aggiuntivo rispetto a quello derivante dalla condanna pronunciata contro il danneggiante [ che non incontra il limite del massimale ], atteso che quando, come nella specie, il danno originario sia inferiore al massimale di polizza, il superamento del massimale può aversi soltanto per rivalutazione e interessi, ossia per gli stessi fatti sui quali è fondata la responsabilità dell’assicuratore ex art. 1224 cit., onde i danneggiati non possono cumulare gli effetti dell’inadempimento dell’obbligazione [ di valore ] a carico del danneggiante con gli effetti dell’obbligazione [ di valuta ] a carico dell’assicuratore, dovendo perciò ritenersi che il credito dei danneggiati resti unitario nei confronti di danneggiante e assicuratore che sono obbligati in solido fino alla concorrenza dei loro debiti.
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