14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8885 del 14 aprile 2010
Testo massima n. 1
Nell’assicurazione della responsabilità civile, l’obbligazione dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo all’assicurato è autonoma e distinta dall’obbligazione risarcitoria dell’assicurato verso il danneggiato, e ciò anche nell’eventualità in cui l’indennità venga pagata – materialmente – direttamente al terzo ai sensi dell’art. 1917, comma secondo, c.c.. Da ciò consegue che, non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l’assicuratore ed il terzo, quest’ultimo, in mancanza di una normativa specifica come quella della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore. [ In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata – che, in controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno a seguito di infortunio sul lavoro proposta dal lavoratore nei confronti della società datrice di lavoro e della compagnia assicuratrice di quest’ultima, aveva negato la legittimazione passiva della società di assicurazioni – ed ha, conseguentemente, escluso l’interesse della società assicuratrice a proporre ricorso incidentale per cassazione, per essere la pronuncia impugnata ad essa favorevole ].
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