Cass. civ. n. 26019 del 5 dicembre 2011
Testo massima n. 1
In tema di assicurazione per la responsabilità civile, in forza del secondo comma dell'art. 1917 c.c. - che prevede la facoltà dell'assicuratore, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta e l'obbligo del medesimo assicuratore di provvedere al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede - non vengono a mutare i soggetti del rapporto assicurativo, che restano sempre e soltanto l'assicuratore e l'assicurato, giacché l'anzidetta facoltà dell'assicuratore si concreta in una possibilità di scelta in ordine ad una modalità di adempimento della sua obbligazione, che permane soltanto verso l'assicurato. Ne consegue che, in capo al danneggiato, non sorge alcun diritto nei confronti dell'assicuratore e, dunque, non sussiste la possibilità di agire direttamente nei suoi confronti.
Testo massima n. 2
In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il danneggiato, che è soggetto estraneo al rapporto assicurativo ed è parte di un ben diverso rapporto con il danneggiante, è obbligato ad accettare il pagamento diretto dall'assicuratore (art. 1917 c.c.), invece che dal danneggiato, in forza della norma di cui all'art. 1180 c.c..