14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 19555 del 19 dicembre 2003
Testo massima n. 1
In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, l’obbligazione risarcitoria gravante sul danneggiante [ che dà luogo ad un debito di valore ] va distinta da quella, gravante sull’assicuratore, che ha per oggetto l’indennizzo derivante dal contratto assicurativo e che pertanto ha natura pecuniaria anche quando è adempiuto direttamente nei confronti del danneggiato; tuttavia, il quantum di quest’ultimo, almeno sino al limite del massimale di polizza, va commisurato al debito di valore che grava sul danneggiante assicurato; con la conseguenza che, se tra le componenti del danno dovute al danneggiato dall’assicurato vi è il ritardo nel pagamento, liquidato con la tecnica degli interessi, vi è tenuto l’assicuratore, sino al limite del massimale di polizza, non in quanto interessi gravanti su un suo debito, ma quali componenti dell’indennizzo che egli dovrebbe versare al suo assicurato e che, per effetto dell’azione diretta, paga direttamente al danneggiato.
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