Art. 1918 – Codice civile – Alienazione delle cose assicurate

L'alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.

L'assicurato, che non comunica all'assicuratore l'avvenuta alienazione e all'acquirente [1406] l'esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell'alienazione.

I diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente, se questi, avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione, non dichiara all'assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano in tal caso all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.

L'assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell'avvenuta alienazione, può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, che può essere dato anche mediante raccomandata.

Se è stata emessa una polizza all'ordine o al portatore [1889], nessuna notizia dell'alienazione deve essere data all'assicuratore, e così quest'ultimo come l'acquirente non possono recedere dal contratto [1407].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 11478/2024

Il principio per cui il diritto al risarcimento dei danni, ovvero all'indennizzo assicurativo, in caso di mancata espressa e formale individuazione del soggetto assicurato al momento della stipula della polizza, spetta a colui che è proprietario del bene danneggiato al momento del sinistro si applica anche nei confronti di colui che è diventato proprietario del bene ai sensi e per gli effetti dell'art. 2919 c.c., dovendo la vendita forzata essere equiparata alla vendita volontaria.

Cass. civ. n. 27011/2005

In tema di trasferimento di azienda, la regola stabilita dall'art. 2558 c.c. — secondo cui si verifica il trasferimento ex lege al cessionario di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale e, quindi, dei cosiddetti contratti di azienda che hanno ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell'attività — si applica anche ai cosiddetti contratti di impresa che, pur non avendo come oggetto diretto beni aziendali, sono attinenti all'organizzazione dell'impresa, come il contratto di assicurazione contro i danni che sia stato stipulato per l'esercizio dell'azienda, con la conseguenza, in quest'ultimo caso, che, salvo che le parti non abbiano disposto diversamente, l'acquirente subentra nella posizione dell'assicurato e l'assicuratore, dal canto suo, è tenuto a dare esecuzione al contratto anche se non ne ha accettato il trasferimento, sempre che nei termini di legge non eserciti la facoltà di recesso.

Cass. civ. n. 2746/1998

Con la vendita di un bene assicurato si trasferisce all'acquirente anche la garanzia assicurativa (art. 1918 c.c.), e pertanto il venditore non è legittimato ad agire nei confronti della società con cui ha stipulato il contratto di assicurazione per il risarcimento dei danni verificatisi al predetto bene successivamente alla consegna di esso al vettore (art. 1510 c.c.).

Cass. civ. n. 50/1981

In tema di assicurazione contro i danni, (nella specie, contro il furto), l'alienazione della cosa assicurata, secondo la disciplina dettata dall'art. 1918 c.c., comporta l'automatico subentrare dell'acquirente nel rapporto assicurativo ed il conseguente protrarsi in suo favore della copertura assicurativa, mentre l'eventuale inadempienza dell'alienante all'onere di comunicare all'assicuratore l'avvenuto trasferimento ed all'acquirente l'esistenza della polizza spiega rilievo solo al diverso fine della persistenza dell'obbligo dell'alienante stesso al pagamento dei premi nonché dell'insorgenza di una sua responsabilità risarcitoria nei confronti dell'assicuratore o dell'acquirente, per i danni che a costoro siano derivati, ove non abbiano avuto aliunde notizia del trasferimento o dell'esistenza della polizza, dall'impossibilità di esercitare il diritto di recesso loro rispettivamente riconosciuto dal terzo e quarto comma della citata norma.

Cass. civ. n. 2781/1972

La norma dell'art. 1918 c.c., la quale esclude lo scioglimento del contratto nel caso di alienazione delle cose assicurate, non è applicabile al contratto di assicurazione della responsabilità civile, disciplinato dall'art. 1917 dello stesso codice.