Art. 1919 – Codice civile – Assicurazione sulla vita propria o di un terzo
L'assicurazione può essere stipulata sulla vitapropria o su quella di un terzo [1899].
L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto [2725].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 21863/2022
L'assicurazione sulla vita può essere stipulata per conto altrui, dal momento che la norma di cui all'art. 1891 c.c., in quanto inserita nelle disposizioni sull'assicurazione in generale, è applicabile anche a tale tipologia di contratto, e dovendosi intendere l'espressione "per conto altrui" non già come equivalente a "nell'interesse altrui", bensì nel senso di "a vantaggio altrui", con la conseguenza che è sufficiente che il terzo beneficiario acquisti, per effetto della stipula, una posizione di vantaggio, che può consistere anche nella liberazione da un debito.
Nel contratto di assicurazione sulla vita per il caso di morte può essere designato, quale beneficiario, lo stesso portatore del rischio, con conseguente devoluzione "mortis causa" dell'indennizzo ai suoi eredi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che il contratto di assicurazione sulla vita del mutuatario il quale preveda che, in caso di morte di quest'ultimo, l'indennizzo sia dovuto alla banca mutuante, e nello stesso tempo che il versamento dell'indennizzo medesimo estingua il credito residuo del mutante, senza diritto dell'assicurazione di surrogarsi alla banca, è volto a soddisfare gli interessi convergenti della banca al rimborso del mutuo e del mutuatario e dei suoi eredi a non restare esposti all'esecuzione della banca, con la conseguenza che, in caso di inadempimento dell'assicuratore, gli eredi del mutuatario sono legittimati a domandarne la condanna al pagamento dell'indennizzo in favore della banca).
Cass. civ. n. 29583/2021
Nell'assicurazione sulla vita "per il caso di vita", l'assicuratore è obbligato a pagare se, ad un determinato momento, una data persona è ancora in vita; per converso, ove l'assicurazione sulla vita sia stipulata "per il caso di morte", l'assicuratore è obbligato a pagare se, in un dato momento, una certa persona sia deceduta. La polizza può essere peraltro stipulata anche nella forma cd. mista sulla vita di un terzo e, cioè, tanto "per il caso di vita", quanto "per il caso di morte".
Cass. civ. n. 9380/2021
In tema di assicurazione sulla vita, ove l'evento che concreta la realizzazione del rischio assicurato costituisca altresì la conseguenza del fatto illecito di un terzo, l'indennità assicurativa si cumula con il risarcimento, sottraendosi alla regola della "compensatio lucri cum damno", perché si è di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall'assicurato sopportando l'onere dei premi, e l'indennità, vera e propria contropartita di quei premi, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria ed è corrisposta per un interesse che non è quello di beneficiare il danneggiante.
Cass. civ. n. 3707/2018
In tema di assicurazione sulla vita, l'art. 1919, comma 2, c.c., nel subordinare la validità dell'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo al consenso scritto del medesimo, si riferisce all'ipotesi in cui il terzo si venga a trovare nella posizione di mero portatore del rischio, mentre i benefici del contratto assicurativo spettino esclusivamente al contraente o a persona da questo designata nel proprio interesse, sicché la necessità del consenso del terzo non sussiste quando il beneficiario dell'assicurazione non sia il contraente ma il terzo stesso, ovvero i suoi eredi o comunque soggetti da lui indicati, configurandosi in tal caso un'assicurazione sulla vita a favore di un terzo, regolata dall'art. 1891 c.c.. (Nella specie, la S.C., confermando la decisione impugnata, ha ritenuto la validità, senza necessità di consenso scritto, dell'assicurazione sulla vita di un terzo, figlio del contraente, in quanto i beneficiari erano gli eredi legittimi e testamentari del terzo).
Cass. civ. n. 4484/1996
Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato è titolare di un diritto proprio, derivante dal contratto, alla prestazione assicurativa. Qualora il contratto preveda che l'indennizzo debba essere corrisposto agli «eredi legittimi o testamentari», tale designazione concreta una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari, i quali sono coloro che rivestono, al momento della morte del contraente, la qualità di chiamati all'eredità, senza che rilevi la (successiva) rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi.
Cass. civ. n. 1883/1977
L'art.1919 secondo comma c.c., nel subordinare la validità dell'assicurazione sulla vita, contratta per il caso di morte di un terzo, al consenso scritto del medesimo, si riferisce all'ipotesi in cui quest'ultimo si venga a trovare nella posizione di mero portatore del rischio, mentre i benefici del contratto assicurativo spettino esclusivamente allo stipulante o a persona da questo designata. Tale norma, pertanto, ancorché applicabile analogicamente all'assicurazione contro gli infortuni mortali di un terzo, non è invocabile nell'ipotesi in cui al terzo stesso, od a persona da lui designata, spettino i diritti derivanti da detto contratto assicurativo. In questo caso, si verte in tema di assicurazione per conto altrui, la cui validità prescinde dal consenso del «terzo», che in tale ipotesi è in realtà il soggetto assicurato (ai sensi dell'art. 1891 c.c.) e non quindi un mero portatore del rischio (ai sensi dell'art. 1919 secondo comma c.c.).