10 Gen Art. 1899 — Durata dell’assicurazione
L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto [ 1326 ] alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso . L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale . In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita [ 1919 ss. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 7278/2001
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, e con riguardo alla controversia che l’assicurato promuova per l’accertamento dell’avvenuta disdetta alla naturale scadenza del contratto, onde evitarne la proroga tacita di cui all’art. 1899, secondo comma, c.c., la prova di tale disdetta può essere fornita anche con riferimento all’esistenza di tempestive e inequivoche manifestazioni tacite di volontà, evidenzianti una volontà un’intenzione contraria alla prosecuzione del rapporto, considerato che, allo scioglimento del rapporto per facta concludentia, non è di ostacolo l’assoggettamento del contratto di assicurazione alla forma scritta ad probationem (a differenza di quanto si verifica nei casi di forma scritta richiesta ad substantiam), ed altresì, che la forma della raccomandata spedita con preavviso di sei mesi per l’esercizio della facoltà di recesso è prevista dalla norma sopracitata con esclusivo riferimento ai contratti di durata superiore ai dieci anni. Perché possa legittimamente predicarsi la validità e l’efficacia della disdetta tacita è, peraltro, necessario che essa intervenga prima della scadenza del termine finale del contratto, ed ancora che essa si concretizzi in fatti del tutto incompatibili con la volontà di avvalersi della proroga tacita del contratto stesso, essendo la valutazione dell’idoneità di tali fatti a manifestare in modo inequivoco la volontà del disdettante rimessa al giudice di merito, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
Cass. civ. n. 11142/1994
L’art. 1899 c.c., secondo cui l’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto, non involge un interesse generale, tale da attribuirle carattere di cogenza, sicché non esclude una pattuizione anticipatrice degli effetti contrattuali. Il potere dell’agente di assicurazione di concludere un contratto ricomprende la possibilità di specificare pattiziamente l’ora di decorrenza del medesimo.
Cass. civ. n. 9689/1992
Il contratto di assicurazione cosiddetto di «sicurezza sanitaria», avendo lo scopo di garantire l’assicurato contro il rischio derivante da malattia o infortunio limitatamente alle spese che, in tale evenienza, egli fosse costretto a sborsare per cure mediche e per il ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura, non è assimilabile all’assicurazione infortuni per il caso di morte, che ha finalità prettamente previdenziale; ne consegue che per detta forma di assicurazione non opera la deroga al principio della rinnovazione tacita del contratto, previsto dal secondo comma dell art. 1899 c.c. per tutti i contratti di assicurazione contro i danni.
Cass. civ. n. 3201/1980
La disdetta del contratto di assicurazione a mezzo di lettera raccomandata, al fine di evitare la proroga tacita, ove nella relativa clausola contrattuale non sia prevista la necessità della ricezione della raccomandata entro il termine stabilito, non trova la sua regolamentazione nella disciplina prevista dagli artt. 1334 e 1335 c.c. per cui la disdetta stessa produce effetto dal momento del recapito all’indirizzo del destinatario, bensì nell’ambito della disciplina ermeneutica dei contratti giacché i contraenti, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, sono liberi di stabilire che la spedizione della raccomandata, nel termine previsto, sia sufficiente ad impedire l’indicata proroga, anche se la sua ricezione si verifichi dopo detto termine.
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