Art. 1900 – Codice civile – Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti
L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana [2 Cost.] o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore [1914 comma 3].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23762/2022
In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola secondo cui l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati "in conseguenza di un fatto accidentale" non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell'articolo 1895 c.c., non potendo mai sorgere alcuna responsabilità dell'assicurato dal caso fortuito.
Cass. civ. n. 1430/2015
In tema di assicurazione, l'assicuratore è obbligato, ai sensi dell'art. 1900, secondo comma, cod. civ., non solo quando il sinistro è stato cagionato con dolo o colpa grave da soggetto del quale l'assicurato deve rispondere, ma anche nell'ipotesi in cui l'autore dell'accidente sia un terzo, sia pure contrattualmente legato all'assicurato, salvo che con apposita clausola - da approvare specificamente e per iscritto, in quanto limitativa della responsabilità dell'assicuratore - non sia stata esclusa l'indennizzabilità dei danni derivanti da colpa grave delle persone incaricate della custodia del bene assicurato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'indennizzo del danno derivante dal furto di un'autovettura a noleggio, che l'utilizzatore aveva lasciato aperta e con le chiavi inserite).
Cass. civ. n. 2995/1994
La colpa grave prevista dall'art. 1990, primo comma, c.c., che esclude — salvo patto contrario — la responsabilità dell'assicuratore, non deve essere commisurata (come, invece, nella previsione di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c.) ad un particolare onere di diligenza, in relazione alla natura dell'attività svolta dall'assicurato.
Cass. civ. n. 10170/1990
Con riguardo a polizza di assicurazione contro i danni da furto e rapina, la clausola che escluda la garanzia per i fatti derivati da dolo o colpa grave dei dipendenti dell'assicurato, comporta una limitazione della responsabilità dell'assicuratore, in quanto deroga alla previsione dell'art. 1900 secondo comma c.c., e, pertanto, ove predisposta dall'assicuratore medesimo, richiede, a pena di nullità, la specifica approvazione per iscritto, a norma dell'art. 1341 c.c.
Cass. civ. n. 4041/1990
In materia di assicurazione, nella quale secondo la legge non è indennizzabile il sinistro nella cagionato da dolo o da colpa grave dell'assicurato (art. 1900 c.c.), una clausola contrattuale che escluda l'indennizzabilità del sinistro anche per il caso di colpa lieve dell'assicurato - in cui rientra pure l'inosservanza della diligenza del buon padre di famiglia - assume valore limitativo della responsabilità dell'assicuratore, con la conseguenza che la sua efficacia è subordinata alla specifica approvazione per iscritto da parte dell'assicurato, ai sensi dell' art. 1341, secondo comma, c.c.
Cass. civ. n. 2005/1981
La colpa grave dell'assicurato o del beneficiario che a norma dell'art. 1900 c.c. esclude la garanzia assicurativa si configura come un fatto impeditivo, che impedisce al fatto costitutivo (evento o sinistro) di operare secondo le previsioni della fattispecie legale e quindi deve essere dimostrata dall'assicuratore. Tale onere quest'ultimo può assolvere con la produzione, nel giudizio civile, delle prove raccolte nel giudizio penale svoltosi nei confronti del beneficiario e nel quale l'assicuratore sia rimasto assente, in quanto siffatte prove, anche se hanno valore meramente indiziario, possono essere poste dal giudice a base della decisione dopo averle sottoposte ad autonomo e rigoroso vaglio critico.