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Art. 1914 — Obbligo di salvataggio

Art. 1914 — Obbligo di salvataggio

L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno [ 1915 ].

Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro [ 1907 ], anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente [ 1900 ].

L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti [ 1913 ].

L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 14992/2016

In tema di cd. obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c., mentre il dovere di evitare il danno si concretizza in un contegno commissivo od omissivo che si colloca utilmente nella fattispecie potenzialmente causativa del danno, valendo ad evitarlo, quello di diminuire il danno si riferisce ad un azione od omissione che, inserendosi nella serie causale quando il pregiudizio già si è determinato, ne impedisce la crescita ulteriore, sicché non è riconducibile all’ipotesi dell’art. 1914 c.c. un eventuale comportamento assunto dall’assicurato in sede di stipulazione del contratto, il quale può rilevare, invece, ai sensi dell’art. 1893 o dell’art. 1898 c.c.

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Cass. civ. n. 29209/2008

Qualora l’azione generatrice del danno si protragga nel tempo, stante il disposto dell’art. 1914 cod. civ., secondo cui l’assicurato deve fare quanto gli è possibile “per evitare il danno”, l’obbligo di avviso e di salvataggio, per l’assicurato, sorge in coincidenza dell’atto iniziale dell’azione medesima; peraltro il tempestivo avviso di sinistro può consentire l’adozione, anche da parte dell’assicuratore, di misure atte a limitare se non ad escludere i danni, dovendosi considerare di salvataggio gli interventi che si inseriscono nel processo causale, già introdotto dal sinistro, e che si palesano idonei, secondo le, cognizioni tecniche, ad impedire che tale processo si completi e si produca, in tutto o in parte, il danno. (Nella specie, in relazione ad una polizza che assicurava, tra l’altro, il rischio da mancato freddo, ricomprendendo anche l’ipotesi di colpa grave dell’assicurato e prevedendo l’obbligo, per quest’ultimo, di dare immediato avviso all’assicuratore della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo prolungatasi oltre le sei ore, la S.C. ha accolto il ricorso, ritenendo che l’obbligo di avviso era sorto, a carico dell’assicurato, prima ancora del verificarsi dell’evento, ossia quando non si era ancora verificata la lesione dell’interesse protetto dall’assicurazione).

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Cass. civ. n. 1749/2005

In tema di contratto d’assicurazione, individuato il rischio assicurato, vanno considerati di salvataggio (art. 1914 c.c.) gli interventi che, inserendosi nel processo causale, risultano idonei ad impedire la produzione (in tutto o in parte) o il completamento del danno, con diritto di rivalersi nei confronti dell’assicuratore delle spese a tale scopo affrontate o del danno dall’assicurato subito per il salvataggio (diritto autonomo ed indipendente dal credito indennitario), anche quando, aggiungendosi al danno prodotto da sinistro, viene in tal modo a risultare superata la somma assicurata, ed anche se l’attività di salvataggio non sortisce buon esito, sempre che le dette spese e tali danni risultino, rispettivamente, effettuate «non sconsideratamente» e conseguenti a condotta conforme al canone della diligenza del buon padre di famiglia (In applicazione del suindicato principio la Corte Cass. ha rigettato le censure avverso l’impugnata sentenza, affermando che, avuto riguardo a contratto di subfornitura avente ad oggetto la progettazione, la costruzione ed il montaggio di un reattore — Cosiddetto cartuccia — consistente in un contenitore cilindrico d’acciaio inossidabile ed avente funzione di catalizzatore, correttamente la Corte del merito aveva nel caso, individuato — con il sussidio di strumenti interpretativi adeguati — il rischio assicurato, considerato come «di salvataggio» le spese di riparazione sostenute per evitare la totale distruzione di detto reattore in conseguenza di un verificatosi surriscaldamento anomalo, ponendole a carico della compagnia assicuratrice, anche se eccedenti l’ammontare della somma assicurata).

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Cass. civ. n. 2909/2002

In tema di contratto di assicurazione per il rischio di furto, l’obbligo di salvataggio che incombe sull’assicurato comporta che questi debba adoperarsi con la diligenza del buon padre di famiglia per il recupero del bene rubato e che tale dovere permanga anche nel corso del giudizio intentato contro l’assicuratore per conseguire l’indennizzo. La valutazione del comportamento omissivo dell’assicurato integra un giudizio di fatto devoluto al giudice di merito, incensurabile in cassazione tranne che per vizio di motivazione. (Fattispecie in cui l’assicurato, nonostante la segnalazione della compagnia assicuratrice che l’autovettura rubata trovavasi sottoposta a sequestro penale in Croazia, non si era attivato per il recupero).

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Cass. civ. n. 8352/1987

Qualora le parti abbiano espressamente subordinato l’operatività della garanzia assicurativa, all’adozione, da parte dell’assicurato, di determinate misure di sicurezza, il giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare l’evento dannoso e la loro inosservanza non fa sorgere l’obbligo dell’assicuratore di corrispondere l’indennizzo, ove l’evento si verifichi indipendentemente da tale inosservanza, e ciò non per la violazione dell’obbligo di salvataggio di cui all’art. 1914 c.c., bensì perché non si è realizzato l’oggetto stesso del contratto di assicurazione. (Nella specie, alla stregua del citato principio, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia di merito che aveva disatteso l’eccezione dell’assicurato circa la ininfluenza dell’omissione di determinate misure di sicurezza alle finestre, come indicato in polizza, malgrado il furto fosse avvenuto attraverso la porta, sul rilievo che l’adozione di tali misure era stata considerata dalle parti come condizione «essenziale» di efficacia del contratto).

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Cass. civ. n. 238/1984

In materia di assicurazione contro i danni, l’obbligo di salvataggio, imposto all’assicurato dall’art. 1914 c.c., consiste nel compimento di attività volta ad evitare il sinistro e, questo verificatosi, ad evitare il danno o ad attenuarlo, e la sua inosservanza, dolosa o colposa, comporta, ai sensi dell’art. 1915 c.c., la liberazione totale o parziale dell’assicuratore dalla sua obbligazione. In detta previsione normativa non può farsi rientrare, nello specifico campo dell’assicurazione della responsabilità civile, l’obbligo assunto dall’assicurato di dare tempestiva comunicazione delle richieste giudiziali del danneggiato, derivante da una clausola pattizia di gestione della lite da parte dell’assicuratore, trattandosi di comportamento che esula dalla sfera di incidenza sul danno, già verificatosi ed esauritosi nella dinamica del fatto dannoso, e che si ricollega ad un obbligo, non legale, ma contrattuale, la cui inosservanza può solo comportare, secondo le regole ordinarie, il diritto dell’assicuratore al risarcimento dei danni, se e nella misura in cui ne venga provata la sussistenza.

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Cass. civ. n. 3665/1982

In tema di assicurazione contro i danni, un comportamento positivo o negativo dell’assicurato, la cui incidenza sulla copertura assicurativa non sia espressamente prevista dalla polizza, può escludere o ridurre il diritto all’indennizzo, sotto il profilo dell’inosservanza dell’obbligo di salvataggio di cui all’art. 1914 c.c., solo quando sia in rapporto di causalità con il verificarsi dell’evento. Pertanto, in ipotesi di assicurazione contro il furto di autoveicoli, la mancata chiusura a chiave delle portiere non spiega effetti sull’obbligo dell’assicuratore, ai sensi della suddetta norma, qualora, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, demandata alla valutazione del giudice del merito, risulti l’irrilevanza di detta omissione rispetto alla consumazione del furto (nella specie, in relazione al fatto che l’autovettura era munita di «bloccasterzo», e che la chiusura delle portiere non avrebbe costituito alcun serio ostacolo per il ladro).

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