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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2909 del 27 febbraio 2002

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2909 del 27 febbraio 2002

Testo massima n. 1

In tema di contratto di assicurazione per il rischio di furto, l’obbligo di salvataggio che incombe sull’assicurato comporta che questi debba adoperarsi con la diligenza del buon padre di famiglia per il recupero del bene rubato e che tale dovere permanga anche nel corso del giudizio intentato contro l’assicuratore per conseguire l’indennizzo. La valutazione del comportamento omissivo dell’assicurato integra un giudizio di fatto devoluto al giudice di merito, incensurabile in cassazione tranne che per vizio di motivazione. [ Fattispecie in cui l’assicurato, nonostante la segnalazione della compagnia assicuratrice che l’autovettura rubata trovavasi sottoposta a sequestro penale in Croazia, non si era attivato per il recupero ].

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