14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1749 del 28 gennaio 2005
Testo massima n. 1
In tema di contratto d’assicurazione, individuato il rischio assicurato, vanno considerati di salvataggio [ art. 1914 c.c. ] gli interventi che, inserendosi nel processo causale, risultano idonei ad impedire la produzione [ in tutto o in parte ] o il completamento del danno, con diritto di rivalersi nei confronti dell’assicuratore delle spese a tale scopo affrontate o del danno dall’assicurato subito per il salvataggio [ diritto autonomo ed indipendente dal credito indennitario ], anche quando, aggiungendosi al danno prodotto da sinistro, viene in tal modo a risultare superata la somma assicurata, ed anche se l’attività di salvataggio non sortisce buon esito, sempre che le dette spese e tali danni risultino, rispettivamente, effettuate «non sconsideratamente» e conseguenti a condotta conforme al canone della diligenza del buon padre di famiglia [ In applicazione del suindicato principio la Corte Cass. ha rigettato le censure avverso l’impugnata sentenza, affermando che, avuto riguardo a contratto di subfornitura avente ad oggetto la progettazione, la costruzione ed il montaggio di un reattore — Cosiddetto cartuccia — consistente in un contenitore cilindrico d’acciaio inossidabile ed avente funzione di catalizzatore, correttamente la Corte del merito aveva nel caso, individuato — con il sussidio di strumenti interpretativi adeguati — il rischio assicurato, considerato come «di salvataggio» le spese di riparazione sostenute per evitare la totale distruzione di detto reattore in conseguenza di un verificatosi surriscaldamento anomalo, ponendole a carico della compagnia assicuratrice, anche se eccedenti l’ammontare della somma assicurata ].
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]