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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8352 del 13 novembre 1987

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8352 del 13 novembre 1987

Testo massima n. 1

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell’assicurato non costituiscono causa di annullamento del contratto, ai sensi dell’art. 1892 c.c., se risulti che l’assicuratore era ugualmente a conoscenza della reale situazione di fatto. Tale conoscenza, acquisita direttamente o a mezzo di rappresentante, al fine di valutare il rischio nella sua effettività da parte dell’assicuratore, ha per oggetto una circostanza di fatto e non un patto del contratto di assicurazione e, pertanto, non è soggetta ai limiti di prova di cui agli artt. 2721 ss. c.c. e può essere dimostrata con ogni mezzo di prova, compresa quella per testi.

Testo massima n. 2

Qualora le parti abbiano espressamente subordinato l’operatività della garanzia assicurativa, all’adozione, da parte dell’assicurato, di determinate misure di sicurezza, il giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare l’evento dannoso e la loro inosservanza non fa sorgere l’obbligo dell’assicuratore di corrispondere l’indennizzo, ove l’evento si verifichi indipendentemente da tale inosservanza, e ciò non per la violazione dell’obbligo di salvataggio di cui all’art. 1914 c.c., bensì perché non si è realizzato l’oggetto stesso del contratto di assicurazione. [ Nella specie, alla stregua del citato principio, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia di merito che aveva disatteso l’eccezione dell’assicurato circa la ininfluenza dell’omissione di determinate misure di sicurezza alle finestre, come indicato in polizza, malgrado il furto fosse avvenuto attraverso la porta, sul rilievo che l’adozione di tali misure era stata considerata dalle parti come condizione «essenziale» di efficacia del contratto ].

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