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Art. 1907 — Assicurazione parziale

Art. 1907 — Assicurazione parziale

Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 44/1991

Con riguardo a polizza di assicurazione contro i danni cosiddetta «a primo rischio», cioè con patto di deroga, in favore dell’assicurato, della regola della proporzionale riduzione dell’indennizzo in caso di inferiorità del valore assicurato rispetto a quello reale (art. 1907 c.c.), deve ritenersi nulla, e quindi come non apposta nella polizza medesima, la clausola che non si limiti a fissare un eventuale «tetto» del valore reale, oltre il quale riprenda vigore detta regola, ma escluda l’indennizzo per il solo fatto che il medesimo valore reale superi il massimale, atteso che siffatta clausola è radicalmente incompatibile con l’indicato patto di deroga, comportando per l’assicurato un trattamento deteriore anche rispetto a quello che avrebbe in difetto della deroga stessa.

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Cass. civ. n. 1022/1982

In tema di assicurazione contro gli infortuni, l’indagine, diretta a stabilire se il massimario fissato dalla polizza, come limite della prestazione dell’assicuratore in caso d’invalidità, prescinda dal grado dell’invalidità stessa, tanto da, essere integralmente dovuto anche in ipotesi d’invalidità parziale, con danno pari o superiore al massimale medesimo, ovvero si riferisca solo all’invalidità totale, sì da dover essere proporzionalmente ridotto in ipotesi d’invalidità parziale, va condotta alla stregua dei patti contrattuali, ed a prescindere dalle disposizioni dell’art. 1907 c.c. sulla cosiddetta assicurazione parziale, le quali operano esclusivamente nel campo dell’assicurazione contro i danni.

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