Cass. civ. n. 25405 del 12 novembre 2013

Testo massima n. 1


La stipula di una polizza stimata ex art. 1908 cod. civ., che ha lo scopo di determinare convenzionalmente il valore assicurabile, non è incompatibile con l'assicurazione parziale di cui all'art. 1907 cod. civ., nella quale il valore assicurato rappresenta solo una parte del valore della cosa.

Testo massima n. 2


In tema di interpretazione di un contratto di assicurazione, la descrizione della singola cosa assicurata, contenuta in una assicurazione contro i danni, non può mai considerarsi una "espressione generale" per i fini di cui all'art. 1364 cod. civ., e non è inibito al giudice di merito di fare ricorso agli altri criteri legali di ermeneutica per stabilire se la descrizione contrattuale, in caso di ambiguità, debba essere interpretata estensivamente o retroattivamente.

Normativa correlata