Cass. civ. n. 4041 del 11 maggio 1990
Testo massima n. 1
In materia di assicurazione, nella quale secondo la legge non è indennizzabile il sinistro nella cagionato da dolo o da colpa grave dell'assicurato (art. 1900 c.c.), una clausola contrattuale che escluda l'indennizzabilità del sinistro anche per il caso di colpa lieve dell'assicurato - in cui rientra pure l'inosservanza della diligenza del buon padre di famiglia - assume valore limitativo della responsabilità dell'assicuratore, con la conseguenza che la sua efficacia è subordinata alla specifica approvazione per iscritto da parte dell'assicurato, ai sensi dell' art. 1341, secondo comma, c.c.