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Art. 1898 — Aggravamento del rischio

Art. 1898 — Aggravamento del rischio

Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato [ 1892, 1926 ].

L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.

Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso [ 1932; 187 disp. att. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 20011/2016

In tema di assicurazione, l’esclusione dell’indennizzo prevista dal comma 5 dell’art. 1898 c.c. può operare solo ove si verifichino quei mutamenti incidenti sull’aggravamento del rischio, considerati dal comma 1 dello stesso articolo, in ragione dei quali l’assicuratore, se li avesse conosciuti, non avrebbe concluso il contratto, fatto, quest’ultimo, da accertarsi in concreto ed in relazione alle specifiche circostanze del caso. (Nella specie, relativa ad una polizza avente ad oggetto locali di proprietà di una società, la S.C. ha ritenuto insufficiente ad escludere l’indennizzo il solo rilievo dell’aumento del rischio, individuato dal giudice di merito nel fatto che detti locali, con la messa in liquidazione della società, erano stati abbandonati e privati di sorveglianza, non essendo stato compiuto alcun positivo accertamento circa il fatto che l’assicuratore, se avesse conosciuto tale nuovo stato delle cose, non avrebbe consentito l’assicurazione).

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Cass. civ. n. 5024/2002

Non è configurabile una responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell’assicuratore per non avere provveduto ad informare l’assicurato in ordine ai rischi della sua attività e alle misure più opportune per eliminarli o ridurli, né è ipotizzabile una violazione dei criteri di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1366, 1374 e 1375 c.c., atteso che la loro operatività è subordinata a specifiche previsioni contrattuali e non può comunque determinare un ampliamento o una riduzione degli obblighi scaturenti dal contratto al punto da snaturarne la causa.

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Cass. civ. n. 6757/2001

La modifica del rischio assunto è rilevante nel contratto di assicurazione tipico, mentre nessun rilievo svolge nell’assicurazione fideiussoria, che ha come causa non il rischio assunto dal primo fideiussore, ma la garanzia dell’adempimento del debitore principale; da ciò discende, fra l’altro, che la riduzione della garanzia in capo al primo fideiussore non si riflette automaticamente sulla controgaranzia, ove questi, nonostante la disposta riduzione, garantisca ancora un adempimento del debitore principale per una somma superiore o pari alla somma controgarantita originariamente dal secondo fideiussore, salvo una espressa diversa volontà delle parti. (Nella specie, a seguito della garanzia autonoma prestata da un istituto di credito per l’adempimento di un contratto di appalto concluso da un’impresa italiana con un committente arabo, alcune società di assicurazione avevano prestato analoga garanzia a favore di detto istituto per l’ipotesi che esso venisse escusso; la Suprema Corte, in applicazione del principio soprariportato, ha respinto il ricorso di dette società che pretendevano di vedere ridotto l’impegno preso per essere stato modificato il rischio assunto dal primo fideiussore).

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Cass. civ. n. 500/2000

Per aversi aggravamento del rischio, rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 1898 c.c., occorre un aumento delle possibilità di verificazione dell’evento previsto dal contratto di assicurazione e che la nuova situazione presenti i caratteri della novità, nel senso che non sia stata prevista e non fosse prevedibile dai contraenti al momento della stipula del contratto, e della permanenza, intesa come stabilità della situazione sopravvenuta, essendo irrilevante un mutamento episodico e transitorio.

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Cass. civ. n. 2142/1982

In ipotesi di assicurazione di un singolo credito già sorto al momento della stipula della polizza ed avente scadenza unica e determinata, con conseguente configurazione di un contratto istantaneo ad esecuzione unica, in cui il rischio coperto è soltanto, e senza possibilità di frazionamento nel tempo, l’insolvenza del debitore al momento preciso (e precognito) della scadenza del credito assicurato, si ha aggravamento del rischio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1898 c.c., esclusivamente quando si modifichino in peggio le condizioni di tale credito (come nel caso che il creditore assicurato volontariamente conceda proroghe al debitore o privi il credito dei titoli esecutivi o delle garanzie che lo accompagnano), mentre esula dal concetto di aggravamento del rischio il peggiorare, dopo la stipula della polizza, delle condizioni economiche del debitore e, al limite, il sopravvenire di un suo stato di insolvenza, poiché ciò non attiene alle condizioni alle quali l’assicuratore ha accettato il rischio dell’inadempimento del debitore, ma costituisce, puramente e semplicemente, il verificarsi (o lo stare per verificarsi) del sinistro stesso assicurato.

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Cass. civ. n. 1676/1977

Premesso che la norma dell’art. 1898 c.c. non esige una rigida ed assoluta immodificabilità della situazione di fatto esistente al tempo della conclusione del contratto di assicurazione, non qualsiasi mutamento sopravvenuto nello stato delle cose obbliga l’assicurato a darne immediato avviso all’assicuratore, ma quello soltanto che sia caratterizzato: a) da una incidenza sulla gravità e sulla intensità del rischio assicurato, tale da alterare l’equilibrio fra il rischio stesso ed il premio oltre il limite della normale alea contrattuale; b) dalla novità della situazione venutasi a creare, nel senso che essa non sia stata prevista o non fosse, quanto meno, prevedibile dalle parti contraenti all’atto della conclusione del contratto; c) dalla permanenza o, quanto meno, da una certa relativa stabilità e durevolezza della situazione sopravvenuta, restando, invece, privo di rilevanza un mutamento che sia meramente episodico e transitorio. (Nella specie si è escluso che l’inefficienza del sistema frenante del veicolo assicurato, causa del fatto dannoso integrasse un rischio aggravato).

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