Avvocato.it

Art. 1889 — Polizze all’ordine e al portatore

Art. 1889 — Polizze all’ordine e al portatore

Se la polizza di assicurazione è all’ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l’assicuratore, con gli effetti della cessione [ 2011 ].

Tuttavia l’assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non è l’assicurato [ 1992 ].

In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all’ordine, si applicano le disposizioni relative all’ammortamento dei titoli all’ordine [ 187 disp. att. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 5535/1994

Con riguardo a contratto di assicurazione della responsabilità civile del proprietario di un fabbricato, la clausola di polizza, la quale delimiti l’obbligazione dell’assicuratore in relazione al valore dell’immobile, implicando una riduzione proporzionale dell’obbligazione medesima in caso di inferiorità di tale valore rispetto a quello effettivo alla data dell’evento, configura legittima espressione dell’autonomia negoziale e non abbisogna di specifica approvazione scritta, vertendosi in tema di patto inerente all’individuazione e quantificazione del rischio assicurato.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 3728/1994

L’inquadramento tra i titoli impropri della polizza di assicurazione contro i danni emessa all’ordine di un terzo, comporta che il trasferimento della polizza può avvenire indipendentemente dalla notifica del trasferimento (ex art. 1264 c.c.) all’assicuratore, tuttavia il richiedente l’indennità di assicurazione deve fornire la dimostrazione della qualità di cessionario della polizza e conseguentemente anche l’assicuratore, che agisce nei confronti del danneggiante in surrogazione dell’assicurato, deve fornire la dimostrazione di aver pagato l’indennità a colui che si presentava come legittimo possessore della polizza di assicurazione.

[adrotate group=”8″]

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze